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Commento Legale
sulla Sentenza del TAR di Brescia, relativa al Trasporto Gratuito
dei Disabili. - I
genitori del minore portatore di handicap chiedevano che venisse
annullata la decisione del Comune con la quale non si concedeva il
trasporto gratuito del minore al centro terapeutico e si sono rivolti
giustamente al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della
Lombardia in quanto è il Tribunale competente per materia ( causa
contro un Ente Pubblico) e territorio ( Comune sito in Lombardia), per
annullarla.
Quindi:
- i genitori chiedono al Comune la prestazione (trasporto del
Disabile);
- il Comune la rifiuta;
- i genitori si rivolgono al TAR della loro Regione, che accoglie il
ricorso e quindi annulla la decisione del Comune e stabilisce che
dovrà mettere in essere le procedure idonee al trasporto del minore (
la Sentenza del TAR è pubblicata Integralmente sul Sito ).
Va sottolineato che una sentenza del TAR
non è “legge” e vale solo per le parti in causa, ma costituisce un
(OTTIMO) precedente e quindi può essere citata ed usata per far valere
le ragioni di chi ha casi simili.
Non è detto però che tutti i TAR si
adeguino e che ogni caso anche se ritenuto “simile” sia ritenuto
identico (va valutato caso per caso).
Nel nostro caso abbiamo alcune
circostanze determinanti per la decisione: anzitutto le norme e
delibere della REGIONE LOMBARDIA, ricordate in sentenza, prevedono
interventi prioritari per l’attuazione del diritto allo studio, ma non
è detto che altre Regioni abbiano adottato simili normative.
Comunque, al di là delle norme Regionali, c’è sempre la Legge 118 del
1971, che in quanto Legge Statale ha efficacia in tutto il territorio
Nazionale, ed inoltre vi è anche la Sentenza della Corte
Costituzionale n.215 del 3/6/1987, ( che anche questa è pubblicata
integralmente nel Sito). Ciò fa
presumere che comunque, in casi simili ed in altre Regioni, i vari TAR
deciderebbero in modo conforme a quello Lombardo.
Interessante è poi la motivazione, in
cui il Tribunale respinge la giustificazione del Comune di essere
nella impossibilità economica di attuare il trasporto, punendolo per
non essersi attivato in sinergia con altri Comuni, che invece avevano
predisposto convenzioni per il trasporto dei disabili e punendolo
altresì per non aver richiesto i finanziamenti previsti.
In pratica, la sentenza stabilisce che
il Comune deve sempre attivarsi, così come le norme e i principi in
materia prevedono, per risolvere questa problematica, e deve attivarsi
non con “surrogati”, come l’aiuto economico, ma in modo SPECIFICO,
approntando cioè il trasporto e la relativa assistenza.
Si ringrazia caldamente l’Avvocato
Roberto Quintavalle per questo chiaro e comprensibile commento Legale.
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