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********Nota del Curatore, per rispetto
della privacy non pubblichiamo i nomi del disabile e della Sua famiglia
ed il Comune in questione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione
staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 383 del 1999 proposto da
…………….., anche per il minore ………………,
rappresentata e difesa dall’avv. Anna Maria Peschiera, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanni Migliorati, in Brescia,
C.so Cavour, n.9;
contro
il COMUNE di ……………………….
in persona del Sindaco p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto
Massari ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Brescia,
via Crispi, n3;
e nei confronti del
PREFETTO di BRESCIA,
non costituitosi in giudizio;
e della
ASSOCIAZIONE ………………………………………,
non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento 18.1.1999,
prot. n.12956, denegante il servizio gratuito di trasporto scolastico
al minore ………………….;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ............................;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2001 la relazione
della dr.ssa Alessandra Farina;
Uditi: l'avv. A.M.Peschiera per la ricorrente e l’avv. I. Gorlani,
su delega dell’avv. R. Massari, per il Comune;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, sig.ra ............................, è madre del
minore ............................ , affetto da handicap grave,
frequentante la scuola dell’obbligo.
Avendo individuato nel centro diagnostico diurno e scuola specializzata
per il trattamento pedagogico globale “Casa del Sole”, sito nel
Comune di San Silvestro di Curtatone, provincia di Mantova, centro
abilitativo convenzionato con la Regione Lombardia, la sede più
adatta a seguire con le opportune cure il proprio figlio, anche
ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, ottenendo dalla
stessa Regione l’autorizzazione all’erogazione delle prestazioni
riabilitative presso il suddetto centro, la sig. ………….. si rivolgeva
al Comune di ............................, sede di residenza, affinché
venissero predisposti gli interventi più idonei per assicurare il
servizio di trasporto del minore presso la struttura scolastica
sopra menzionata.
In particolare, nella propria istanza del 30.12.1998, la ricorrente
faceva riferimento all’esistenza di una convenzione già operante
tra altri Comuni contermini a quello di ............................
(Gavardo, Muscoline, Lonato, Desenzano e Castiglione), per l’istituzione
di un servizio di trasporto dei disabili dal Comune di residenza
a quello sede del centro “Casa del Sole”, convenzione cui auspicava
potesse aderire anche il Comune di ………………….
Con la nota oggetto del presente gravame, il Comune rilevava l’impossibilità
di aderire alla convenzione segnalata dalla ricorrente, stanti le
attuali risorse in bilancio, rendendosi allo stesso tempo disponibile
all’eventuale concessione di un contributo a sostegno delle spese
sostenute dalla sig.ra ............................per il trasporto
del proprio figlio presso il suddetto centro.
Avverso la nota di diniego espressa dal Comune di ............................,
la sig.ra …………, anche in rappresentanza del figlio ……………………, proponeva
il ricorso in esame, lamentando la violazione di legge, con particolare
riguardo:
agli artt. 32,33,34 e 38 Cost.;
all’art.28 della L. 30.3.1971, n.118;
agli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/72;
alla L.R. Lombardia 20.3.1980 n.31;
alla Legge 5.2.1992 n.104 – Legge quadro sull’handicap;
nonché per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria,
del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ribadiva la
legittimità della nota impugnata, esprimendo nuovamente la propria
disponibilità all’erogazione di un contributo economico, per alleviare
lo sforzo economico sostenuto dalla ricorrente per il trasporto
del figlio presso il centro di assistenza, ma escludendo al contempo
la sussistenza di alcun obbligo per quanto riguarda il convenzionamento
con altri comuni per il servizio di trasporto presso la “Casa del
Sole”.
Con ordinanza n.404/99 il Tribunale respingeva la richiesta di sospensione
del provvedimento impugnato, non ravvisando gli estremi per la concessione
della misura cautelare.
All’udienza del 9 febbraio 2001 il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
La fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, attesa la delicatezza
della materia, coinvolgente un minore affetto da grave handicap,
necessita di un preliminare inquadramento nell’àmbito del panorama
normativo attinente all’assistenza scolastica per la scuola dell’obbligo,
con riguardo alla peculiare condizione degli alunni disabili.
E’ indubbia la presenza, nell’àmbito dell’ordinamento, di un principio
di ordine generale che tende ad assicurare a tutti i soggetti portatori
di handicap l’eliminazione di ogni impedimento al raggiungimento
di un livello di vita e di inserimento sociale soddisfacente, in
grado di attenuare le difficoltà insite nella particolare condizione
in cui si trovano le persone disabili.
Questo principio trova applicazione in vari àmbiti ed a livelli
diversi: fra questi, anche l’àmbito scolastico, con particolare
riferimento alla scuola dell’obbligo.
Dispone, infatti, in termini generali l’art.28 della L. 30 marzo
1971 n.118 che, a favore degli invalidi civili che frequentino la
scuola dell’obbligo e che non siano autosufficienti, vengano adottate
le misure più idonee affinché sia assicurata la frequenza scolastica,
con specifico riguardo al trasporto gratuito dalla propria abitazione
alla sede della scuola.
Proprio con riguardo a tale normativa la stessa Corte Costituzionale
ha avuto modo di ribadire che non appare sufficiente la mera predisposizione
di mezzi per “facilitare” la frequenza ai corsi scolastici (nella
fattispecie si trattava della frequenza alle medie superiori, ma
il principio è a maggior ragione applicabile alla scuola dell’obbligo),
in quanto è necessario approntare mezzi al fine di “assicurare”
tale possibilità di frequenza (cfr. C.Cost. 3.6.1987 n.215).
I principi così individuati hanno, peraltro, trovato ampio riconoscimento
nell’àmbito della Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate, L. 5 febbraio 1992
n.104, la quale all’art.1 individua gli obiettivi primari da raggiungere,
fra i quali la rimozione di ogni ostacolo all’inserimento della
persona handicappata nella vita della collettività ed il raggiungimento
del maggior livello di autonomia possibile, assicurando il recupero
funzionale con la predisposizione di servizi e prestazioni finalizzate
a tale scopo.
Proprio con riguardo all’inserimento ed alla integrazione sociale
del disabile, la legge quadro, all’art.8, lettera g), prevede che
tali obiettivi debbano essere perseguiti anche attraverso provvedimenti
che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato
e l’organizzazione di mezzi di trasporto specifici.
A tali disposizioni vanno poi correlate le successive norme in materia
di diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica degli handicappati
(artt. 12 e 13 della L. 104/92).
In ambito regionale, la Regione Lombardia ha approvato la L.R. 20.3.1980
n.31, la quale prevede a sua volta, all’art.2 “Attuazione del diritto
allo studio”, la predisposizione di interventi diretti a “ consentire
l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei
minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento”,
precisando al comma 2-bis che “Gli interventi di cui agli articoli
seguenti, rivolti a soggetti portatori di handicap assumono carattere
prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla presente
legge”.
In quest’ottica va inquadrato il successivo art. 3 della L.R., che
prevede l’organizzazione da parte dei Comuni, anche in forma associata,
dei servizi di trasporto scolastico, in modo da garantire la frequenza
scolastica in ogni parte del territorio regionale.
Infine, all’art.12 “Interventi regionali complementari”, in particolare
alla lettera d), è prevista l’erogazione da parte della Regione
di contributi straordinari per gli interventi integrativi, anche
“..di trasporto”, a favore dei soggetti portatori di handicap.
E’ chiara, a tale proposito, la natura di norma di chiusura della
disposizione contenuta nel richiamato art. 12 della Legge regionale.
Premesso, infatti, che ogni Comune dovrà provvedere nel proprio
ambito territoriale e nei limiti della propria disponibilità di
bilancio, all’adozione di ogni intervento necessario ad assicurare
l’inserimento degli handicappati nelle strutture scolastiche e la
loro socializzazione, è, peraltro, possibile che la Regione sia
chiamata a sostenere il Comune nella realizzazione di “interventi
integrativi …. di trasporto e di assistenza individuale, a favore
dei soggetti portatori di handicap”.
Per quanto riguarda il caso del Comune di ............................,
se da un lato il provvedimento di diniego impugnato non può essere
censurato nella parte in cui ha fatto presente le proprie limitate
capacità di bilancio, reputate insufficienti, in presenza anche
di altre realtà di persone bisognevoli di assistenza nell’àmbito
comunale, ad assicurare il servizio di trasporto del figlio della
ricorrente nei termini da questa auspicati, è, tuttavia, da rilevare
come la posizione assunta nella fattispecie dall’Amministrazione
comunale possa essere censurata nei limiti in cui non si è adeguatamente
attivata al fine di ottenere da parte degli organi a ciò preposti
– nella specie la Regione - il supporto economico per sostenere
l’impegno derivante dall’eventuale adesione alla convenzione, già
operante tra Comuni vicini, per il trasporto del disabile presso
il centro del Comune di San Silvestro di Curtatone.
La motivazione addotta dal Comune a sostegno del diniego espresso
appare, in base alle normative richiamate, illegittima proprio in
quanto non ha tenuto conto della possibilità, prevista dalla normativa
regionale, di attivare le procedure finalizzate all’ottenimento
dei finanziamenti necessari per assicurare al minore disabile la
frequenza al centro di riabilitazione e di insegnamento.
Ciò non significa che la sola richiesta di finanziamento implichi
l’ottenimento dello stesso e, quindi, l’accoglimento delle richieste
della ricorrente; sarà, infatti, la Regione a valutare se ricorrono
le condizioni per l’erogazione dei contributi straordinari necessari
per gli interventi di cui si tratta.
Resta ferma, tuttavia, la considerazione circa l’illegittimità del
comportamento del Comune che non si è attivato, nei termini previsti
dalla normativa di settore e nell’àmbito dei principi generali di
tutela delle persone handicappate, al fine di predisporre le misure
più opportune per risolvere le difficoltà rappresentate dalla ricorrente.
Entro questi precisi limiti il provvedimento impugnato si appalesa
illegittimo e, in accoglimento del presente ricorso, suscettibile
di annullamento, rimettendosi all’Amministrazione ogni più opportuna
valutazione in merito alle procedure da intraprendere al fine di
assicurare anche al figlio della sig.ra ............................la
frequenza ai corsi di istruzione e di assistenza specifica, individuati
come i più adatti in rapporto al livello di handicap riscontrato.
Quanto, infine, alle spese di giudizio, considerata la particolarità
della fattispecie, appare equa la loro integrale compensazione fra
le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione
staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il
ricorso in epigrafe, nel senso e nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, il 9 febbraio 2001 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
Francesco Mariuzzo -Presidente
Renato Righi -Consigliere
Alessandra Farina -Consigliere Rel. est.
NUMERO SENTENZA 240 / 2001
DATA PUBBLICAZIONE 11 – 04 - 2001
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