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Le
Leggi che regolano l'Handicap nella Scuola Elementare
di
Rolando Alberto Borzetti
http://www.edscuola.it/index.htmlhttp://www.edscuola.it/index.html
I N D I C E
1.
L'Educazione dell'uomo e
del cittadino, di Mauro Laeng
2.
L'Elementare una scuola
che c'è
3.
Modalità di attuazione
dell'inserimento
4.
Diagnosi funzionale
5.
Formazione delle classi
6.
Profilo Dinamico
Funzionale
7.
Piano Educativo
Individualizzato ( PEI )
8.
Verifiche GLH
9.
Cosa fare se gli operatori
della ASL non partecipano ai GLH
10.
L'Insegnante per le
attività di sostegno
11.
Quali sono i problemi per
il sostegno?
12.
Continuità educativa e
didattica
13.
Assistenti per l'autonomia
e comunicazione personale
14.
Mansioni degli ex bidelli
(ora collaboratori scolastici)
15.
Trasporti gratuiti
16.
Gite scolastiche
17.
Ausili e sussidi didattici
18.
Sperimentazione
19.
Finanziamenti alle scuole
20.
Formazione dei docenti e
Dirigenti Scolastici nella scuola dell'autonomia
21.
Valutazione agli esami e
scrutini
22.
Riordino dei cicli
dell'Istruzione
23.
Competenze dei Comuni e
Province relative all'edilizia scolastica
24.
Regolamento per l'apertura
pomeridiana delle scuole
25.
Conclusioni
LE FINALITÀ
EDUCATIVE DELLA SCUOLA ELEMENTARE
L'educazione dell'uomo e del
cittadino di Mauro Laeng
(Dagli Annali della Pubblica Istruzione)
Quasi senza
eccezione, tutti i programmi della scuola, non solo in Italia,
esordiscono con una introduzione che assegna come compito fondamentale
la formazione dell’uomo e del cittadino.
La presenza
costante di questo concetto potrebbe essere motivo di compiacimento
per la unità dei valori riconosciuti alla base dell’educazione, se
qualche volta non ci assalisse il sospetto che essa sia piuttosto una
sorta di concessione alla tradizione e all’uso, quasi un «obolo al
rito» da pagare al più presto per passare poi alle cose che
«veramente» contano.
Può darsi che
secoli di ossequio prima al Re e poi alla Patria
abbiano prodotto
una specie di saturazione, per la quale certe cose vengono ormai date
per scontate e non varrebbe la pena di soffermarvisi più che tanto. Un
fenomeno analogo e forse ancora più grave si determina sul terreno
religioso, dove molti «credono che si debba credere»,
indipendentemente dal «che cosa» si crede. Bisogna scuotersi da questa
acquiescenza se si vuole recuperare il senso autentico di certi
discorsi.
Da questo punto di
vista, l’educazione dell’uomo e del cittadino è necessaria oggi più
che mai. Con la graduale «secolarizzazione» della società, nella quale
i valori religiosi testé accennati sono ovunque in declino, vengono
meno parecchie certezze fondate sul trascendente. A sua volta la
condotta, che di fatto si era sempre tenuta molto al disotto dei
postulati morali, viene anche di diritto in larga misura a
prescinderne. Come è stato detto, ieri c’erano non meno peccatori di
oggi, ma avevano almeno il senso del peccato; oggi anche questo è
smarrito o almeno molto attutito.
Si aggiunga che per
secoli i peccati sono stati prevalentemente individuati in maniera
ossessiva nella sfera sessuale, mentre oggi il permissivismo li ha
quasi cancellati, mettendo assai più in evidenza altre colpe attinenti
all’egoismo e alla disonestà privata e pubblica.
In sostanza, si
avverte un diffuso bisogno di certezze e di guida della condotta, ma
non solo di tipo trascendente; l’uomo moderno vorrebbe certezze
radicate nella sua vita sociale, condivisibili da tutti e impegnative
per tutti, quali che siano le credenze individuali, al di là delle
labili frontiere ideologiche delle chiese e dei partiti politici. Se
non si trova una piattaforma comune di principi riconosciuti,
qualsiasi intesa è impossibile, e resta solo, come già rilevava
lucidamente Tommaso Hobbes, la triste legge dell’homo homini lupus.
Per fortuna, in
Italia abbiamo una Costituzione della Repub-blica che nei suoi primi
titoli costituisce un compendio di principi che si avvicinano molto
alla esigenza indicata. È stato detto che la nostra Costituzione, come
già quella della Germania di Weimar, è troppo «filosofica» e più che
altro «programmatica».
Qualche interprete
poco benevolo intende forse dire con questo che essa è un po’ il
«libro dei sogni» di mezzo secolo degli italiani; ma in effetti essa
condivide da un lato quel tanto di realismo che la aggancia alla
situazione storica, e da un altro lato quel tanto di utopismo che la
proietta nella dimensione futuribile di un «progetto» di società. È
insomma, come legge fondamentale dello Stato democratico uscito da
drammatiche esperienze, una «buona» Costituzione, non statica ma
dinamica.
L’attuazione della
Costituzione ha per altro segnato il passo;
ove si pensi se non
altro all’ordinamento regionale, che ha cominciato a divenire
effettivo solo dall’inizio degli anni Settanta. Del resto la filosofia
politica che sta alla base di tutto il nostro ordinamento, compreso
l’equilibrio dei «tre poteri», sta esprimendo i propri frutti soltanto
adesso, nel corso della crisi dei partiti e dei gruppi di pressione
tradizionali. Meglio tardi che mai. Più che parlare di «seconda
repubblica», come amano dire certi giornali, converrebbe parlare, come
pensano molti autorevoli costituzionalisti, di un approfondimento
delle ragioni della Costituzione repubblicana del 1947, che è ancora
pietra angolare. La scelta di nuovi sistemi elettorali e di nuove
pubbliche garanzie che deprimano il gioco correntizio e lo strapotere
delle segreterie partitocratriche e degli organi di informazione non
va «contro» ma semmai «a favore» dello spirito che fu alimentato dalla
Costituzione nata dalla resistenza e dalla ricostruzione.
In conclusione,
l’appello alla formazione dell’uomo e del cit-tadino come base di ogni
educazione democratica resta validissimo se viene ancorato a un testo
fondamentale come quello della Costituzione.
È interessante sul
piano storico, ma ancora di più sul piano etico, che alla carta
fondamentale repubblicana abbiano collaborato fianco a fianco uomini
come De Gasperi e Togliatti , Moro e Terracini, Fanfani e Corbino, De
Nicola ed Einaudi; uomini che avevano proprie ferme convinzioni non
tutte in armonia tra loro, ma che seppero garantirne il libero gioco
attraverso un sistema di confronti civilmente regolati dalla sovranità
della legge.
Con tutto ciò, non
si può dire che la Costituzione uscita dalle discussioni della
Assemblea costituente (la prima della storia d’Italia; lo Statuto
albertino era di concessione regia) sia stata il frutto di troppi
«compromessi», una specie di accordo a mezza via tra destra e
sinistra. Essa ha saputo raggiungere un buon livello, anche se
perfettibile, di «sintesi» e non di mera sovrapposizione di esigenze.
Si può andare avanti, ma la strada è segnata. Lo stesso deve dirsi
dello spirito che l’ ha sostenuta; è difficile andare d’accordo con
persone che non la pensano come noi, ma è tuttavia necessario il
farlo, quando solo la cooperazione di tutti permette di sperare in un
migliore domani del Paese.
La scuola, dalla
fine del sec. XVIII, è riconosciuta come compito primario dello Stato;
oggi anche le scuole non statali rivendicano la condizione di
«paritarie» e la natura di un servizio che rimane «pubblico» anche
quando sia di fatto gestito da privati o da enti ecclesiastici; questo
è un segno di maturazione della coscienza civica, che ha abolito le
contrapposizioni arroccate dietro «storici steccati», come più tardi
dietro «cortine di ferro».
E la nuova scuola
che si riconosce comunque non come servizio ad una parte, ma a tutta
la nazione, giustamente trova nella carta costituzionale un compendio
dei principi regolativi della vita associata. C’è da notare per altro
che il doppio fine enunciato come formazione dell’uomo e del cittadino
non è semplicemente un modo di dire.
Già Rousseau notava
che l’educazione deve sopra tutto abilitare alla «professione di
uomo», prima ancora di ogni altra aggettivazione. Questa prospettiva
implicita nei fondamenti del cristianesimo ma di fatto limitata per
secoli da pregiudizi di esclusivismo confessionale, fu pienamente
riguadagnata all’epoca delle grandi rivoluzioni americana e francese.
Essa venne allora
in parte ispirata dall’universalismo illuministico; fu corretta in un
senso più rispettoso delle differenze storico nazionali dal
romanticismo; ma non fu mai rinnegata nella sua aspirazione ad
abbracciare il mondo intero.
Oggi, essa prende
forza attraverso dure prove in quanto si riafferma come l’unica
speranza contro le aberrazioni e le assurdità dei nazionalismi esplosi
dopo la caduta dei grandi sistemi repressivi.
Essa rivive
nell’aspirazione a un’Europa delle nazioni diversa al suo interno
eppure saldamente unitaria, e si prolunga al di là del continente
verso la cooperazione mondiale, soprattutto verso i popoli in via di
sviluppo, e quelli ancora più deboli.
La rivendicazione
della comune umanità assume nella maniera più semplice ed efficace il
postulato altrimenti vago della eguaglianza dei diritti di tutti gli
uomini, indipendentemente dal sesso, età, nazionalità, razza, lingua,
cultura, religione, partito, e anche da eventuali handicap.
A questo proposito
si dice che possiamo essere diversi, purché non disuguali. Essa pone
pure le basi al diritto all’educazione e al diritto allo studio. Da
questo punto di vista sono condannati privilegi, discriminazioni o
anche soltanto separazione di abitazioni, scuole, ospedali,
ristoranti, servizi pubblici per diverse categorie di cittadini
(apartheid). Rimangono per altro alcune distinzioni funzionali, purché
siano a vantaggio di tutti gli interessati nessuno escluso. Così, è
consentita la valutazione delle abilità e competenze per certi lavori,
come le qualificazioni, le abilitazioni, i concorsi e le varie forme
di selezione sulla base del merito. Il voler sopprimere anche queste
in base a un principio astratto esprimerebbe un radicalismo utopistico
che negherebbe certi valori e che non è nell’interesse del corpo
sociale né in quello dei suoi membri.
Ma il rispetto
dell’uomo vuol dire rispetto non di una umanità astratta, bensì di una
concreta.
Ancora Rousseau
diceva che «molti dicono di amare i Tartari, ma non sopportano il
proprio vicino». L’umanità è costituita da tutti gli uomini individui,
l’uno diverso dall’altro.
Sul piano educativo
ciò significa che si deve mirare allo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno secondo una educazione individualizzata, o meglio
personalizzata.
Occorrono a tutti
elementi di base della cultura, fondamenti generali delle lingue,
delle scienze e delle arti; ma questo non vuol dire che le scuole
debbano uniformarsi tutte a un modello unico, né che i traguardi
debbano essere identici, né che le vie per raggiungerli debbano
seguire un solo percorso. Occorre invece, questo sì, che ognuno trovi
le opportunità migliori per prepararsi ad esprimere il meglio di sé.
Non è chi non veda
che solo così si risolvono senza pregiudizio i problemi sia dei
subdotati, sia dei superdotati; in altre parole, solo una scuola che
tende a far sì che ognuno si esprima al meglio non introduce
differenze di trattamento contrarie.
Allora è possibile
capire anche la frase di Don Milani che «bisogna dare di più a chi ha
avuto di meno», senza cadere in una interpretazione demagogica.
Spingendo questo
discorso al limite, esso investe pure il problema dell’assistenza
psichiatrica, della prevenzione dei comportamenti a rischio, del
trattamento rieducativo dei devianti, delle carceri.
In secondo luogo,
la scuola si rivolge alla educazione del cittadino. Anche il concetto
di cittadino che era ben presente alla civiltà greca e romana fu in
seguito oscurato da quello di suddito, e la sua ripresa moderna risale
all’epoca delle rivoluzioni americana e francese. Il cittadino è
soggetto libero di diritti e di doveri, e come singolo e come gruppo è
tutelato dalla legge positiva, che riconosce e convalida agli effetti
pubblici e sanzionatori la legge naturale. Di fatto, la socialità
esprime la politica, e questa il diritto.
L’assemblea dei
cittadini esercita in forme dirette o indirette e delegate
(rappresentative) il potere di governo come popolo sovrano.
Nessuno ignora come
attorno a questi concetti si sia arrovellato il pensiero di filosofi,
giuristi, uomini di Stato; ma è significativo che le divergenze
riguardino piuttosto modalità tecniche dell’esercizio, che la sostanza
dell’azione. Tutti cercano «come» i principi esposti possano essere
realizzati nella maniera migliore, quasi nessuno se ne discosta.
Questo è quanto oggi noi dichiariamo come la fede politica della
democrazia. Qui si trova la piattaforma cercata per trovare i modi del
dialogo e della dialettica delle varie posizioni che non riesca
distruttiva, ma cerchi la collaborazione, o, dove questa non è
possibile, assicuri un ordinato avvicendamento.
La scuola
elementare si ispira a questi principi per gli stessi motivi per i
quali è appunto «elementare», ovvero pone gli elementi del sapere e
dell’agire futuro.
Ciò vuol dire che
gli insegnanti ne devono essere permeati come primi agenti della
collettività, in collaborazione con le famiglie, verso gli ultimi
giunti. I bambini sono per lo più immuni dai pregiudizi adulti, se
questi non sono precocemente istillati da esempi e comportamenti; ma
non sono affatto immuni da egoismo, sopraffazione, spirito di corpo ed
esclusione degli estranei al gruppo.
Si direbbe, anche
se non si vogliono condividere le opinioni di certi etologi, che il
piccolo dell’uomo si prepari alla competizione come mezzo di
sopravvivenza. Occorre dunque introdurlo al più presto nel circuito
civile, facendogli esercitare le virtù positive di cui esistono pure
in lui copiosi germi: l’apertura al nuovo, la curiosità, la
benevolenza, la pietà, la simpatia, la gentilezza e la soccorrevolezza;
ed anche la difesa degli indifesi e la protesta contro l’ingiustizia.
La scuola è una
piccola comunità di fatto, che può trasformarsi in una piccola società
di diritto, quando prende consapevolezza di sé.
In passato si
credette di dover avviare i ragazzi alla democrazia, simulando in
piccolo le istituzioni dei grandi. Poi ci si accorse che questo non
era necessario, o forse era addirittura superfluo. Era più importante
coltivare lo spirito di rispetto reciproco e di cooperazione, in tutte
le forme che la vita in comune per imparare consente.
I nuovi programmi
accentuano per questo gli aspetti della convivenza democratica, ed in
essi fanno rientrare anche certi aspetti che un linguaggio
privilegiato in passato avrebbe chiamato di educazione morale.
Qualcuno si è stupito, anzi scandalizzato della parsimonia di
riferimenti a questo termine. Ma non è la sola parola che conta; anzi
la parola può sviare se ad essa si associano significati desueti o
parziali. Nella socialità partecipata, con i suoi aspetti di decisione
e di responsabilità, ci sono elementi di moralità di grande spessore.
E la nostra Costituzione, per tornare a un tema centrale, è ispirata
ad opzioni etiche piuttosto precise, per la difesa della persona umana
e delle istituzioni in cui essa si espande, a cominciare dalla
famiglia.
Altre tematiche
venute di attualità più recente, come la conoscenza delle lingue
straniere per una migliore intesa tra i popoli, o temi esplicitamente
morali come la difesa della vita e della salute, l’educazione
ambientale, l’educazione sessuale, i diritti dei portatori di
handicap, la solidarietà verso gli extracomunitari non sono estranee
al medesimo spirito, anzi in esso si inseriscono a pieno titolo,
conferendogli concretezza di impegni per il presente.
L’ELEMENTARE,
UNA SCUOLA CHE C’È
La scuola elementare, come scuola
dell'obbligo, accoglie tutti i bambini dai 6 agli 11 anni ed è perciò
il settore scolastico più consistente del nostro sistema formativo.
Le classi collocate in un edificio scolastico costituiscono un plesso.
I plessi sono riuniti in circoli didattici. La grandezza dei circoli e
la loro distribuzione sul territorio hanno subito modifiche
nell'ultimo decennio sia per la diminuzione degli alunni (effetto del
calo delle nascite) sia per interventi diretti a rendere più
funzionale il servizio (la cosiddetta "razionalizzazione").
La Scuola
Elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla
formazione dell'uomo e del cittadino nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Lo
scopo che si propone, è sviluppo della personalità del fanciullo,
promovendo la prima alfabetizzazione culturale,
Legge 5 giugno 1990, n. 148. Inoltre mediante forme di
raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola
materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità
del processo educativo ed occupa di fatto, una collocazione centrale
nella scuola dell'obbligo ed è chiamata ad assolvere la sua funzione
educativa anche con le agenzie formative ad esso esterne
C.M. n° 339, del 16 novembre 1992.
L'ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA
La
Legge 5 giugno 1990, n. 148 ha modificato il modello
tradizionale della scuola elementare introducendo la c.d. scuola
dei moduli nella quale l'insegnamento è "collegiale". Gli
insegnanti progettano e programmano insieme, insieme portano avanti il
programma, insieme verificano il lavoro compiuto e valutano gli
alunni.
Le innovazioni più
rilevanti hanno riguardato l'aggregazione delle discipline in "ambiti"
con pari dignità culturale e formativa, l'aumento del tempo scolastico
da 24 a 27 ore, l'introduzione dell'insegnamento della lingua
straniera con la conseguente estensione a 30 ore settimanali del
tempo-scuola, l'articolazione antimeridiana e pomeridiana dell'orario
delle lezioni. Il 18 % circa delle classi è organizzato a tempo pieno
(40 ore settimanali, comprensive di tempo per la mensa scolastica),
mentre il restante 82 per cento è organizzato a moduli (3 docenti che
operano in due classi) secondo i principi del nuovo ordinamento.
L'ORGANICO
FUNZIONALE
In applicazione della disposizione
contenuta nell'art. 72, comma 1, della legge finanziaria
Legge - 23/12/1996 n. 662
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica."
Si veda in particolare: [
art. 1 commi 70 - 81 ], è stato introdotto, con l'anno
scolastico 1997/98, l'organico funzionale di circolo nella scuola
elementare. Questo tipo di organico è un modello strutturalmente nuovo
di assegnazione dei posti, centrato sulle diverse situazioni di
contesto delle scuole, e consente di rispondere meglio alle esigenze
didattico-organizzative attraverso una più equa e mirata distribuzione
delle risorse.
Al progetto
responsabile delle scuole stesse è affidata la competenza circa
l'impiego del personale nel circolo, per tutte le attività didattiche
previste. L'innovazione si inserisce nel processo di realizzazione
dell'autonomia scolastica di cui all'art.
21 della legge Bassanini e consente di poterne applicare gli
standard didattico-organizzativi.
Il diritto alla
frequenza della scuola elementare è garantito dalla Costituzione. La
Legge 104/92, art.12 , comma 2 ne sancisce l'obbligo.
Le scuole private,
se ottengono la parità scolastica ai sensi della
Legge 62/2000, sono obbligate a realizzare l'integrazione
scolastica, come espressamente previsto nell'art.1, comma 3, comma 4
lettera 'e' e comma 14.
Da ultimo la
materia delle iscrizioni è stata regolata con la
C.M. n°311/99, poi con le indicazioni applicative
C.M. n°163, del 15 Giugno 2000, che confermano la precedente
normativa
Modalità di
attuazione dell'inserimento
Le modalità di
attuazione dell'integrazione sono indicate nei commi 5,6,7,8, dell'art.12,
nonché negli artt.13 e 14,
Legge 104/92.
Ma sono gli accordi
in sede locale che pongono le basi per un progetto più ricco
possibile, in cui i diversi soggetti firmatari devono sottoscrivere
gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la realizzazione
della piena integrazione scolastica dei ragazzi con deficit.
L’integrazione
scolastica, fa parte di un progetto più ampio, globale ed
individualizzato al tempo stesso, che coinvolge non solo il singolo
individuo ma anche tutte le realtà del territorio. Una vera
integrazione si realizza unicamente se al centro dell’attenzione si
pongono non soltanto i bisogni della persona con deficit, ma anche i
suoi desideri, le sue risorse e le potenzialità nell’ambito
dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della
socializzazione. Essa deve intendersi, come un processo dinamico,
dialettico, di sviluppo delle potenzialità soggettive, e si deve
basare sul rispetto e la valorizzazione della diversità della persona
con deficit, che deve essere vista come risorsa, piuttosto che solo
come portatrice di bisogni.
In quest’ottica
assume una particolare rilevanza la costruzione di progetto educativo,
derivante dal confronto di tutte le Istituzioni e basato sulla messa
in rete delle risorse umane e strumentali offerte dal territorio, il
cui coordinamento è necessario anche per evitare interventi frazionati
ed inutili dispersioni.
Tra queste risorse,
un ruolo sempre più attivo deve essere riconosciuto alle famiglie, sia
nella formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano
Educativo Individualizzato, sia nella loro verifica in itinere.
L’adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di formazione e
crescita della persona con handicap, la flessibilità organizzativa e
di contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie
multi-disciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di
progetti di orientamento e di continuità educativa, l’attenzione alla
prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la
qualificazione del percorso di integrazione.
Si devono, in
conclusione, porre in essere tutte le condizioni, secondo le diverse
competenze istituzionali, per rendere effettivo il diritto allo studio
dell’alunno con deficit, rimuovere in definitiva, tutti quegli
ostacoli che, limitando di fatto il pieno sviluppo della persona,
impediscono l’uguaglianza dei cittadini,
art. 2, 3 e 4 della Costituzione. Insomma, una maggiore
aderenza dell'intervento al bisogno e alle finalità dell'integrazione
scolastica.
Alcuni dei punti
della normativa applicativa:
Programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola Asl e Enti Locali:
Le Regioni hanno
l'obbligo di provvedere a che le AA.SS.LL. assicurino l'intervento
medico e per lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di
handicap, come affermato nella Legge Quadro pubblicato sulla G.U. del
15/04/94 ( art.12, commi 5 e 6)
(Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è
stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla
G.U. 15 aprile 1994, n. 87).
La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola ASL e Enti
Locali è stata successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo,
D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al
Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Educativo
Individualizzato (PEI) e alle verifiche degli interventi educativi.
Diagnosi
Funzionale
Al momento
dell'iscrizione va presentata anche la Diagnosi Funzionale, che
consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello
stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale
vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo
dell'alunno, che secondo la
Legge 104/92 compete alle AA.SS.LL. o Enti convenzionati (Atto
di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3). Ulteriori
precisazioni sono date nella
C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in particolare, in
mancanza della Diagnosi Funzionale, si può presentare in via
provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in
servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima.
L'art.38 della
Legge 448/98 - Legge finanziaria per il 1999 - consente ai
genitori di sostituire il certificato medico con una
autocertificazione inserita nella domanda di iscrizione, se l'alunno è
stato riconosciuto handicappato (art. 3
Legge 104/92).
La Diagnosi
Funzionale (atto sanitario medico legale, che descrive analiticamente
la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in
situazione di handicap), sostituisce la vecchia certificazione, ed è
utile all'amministrazione scolastica per la richiesta dell'insegnante
di sostegno. Sia i genitori che la Scuola sono tenuti a sollecitare
tale documentazione, in tempi utili per l'assegnazione dell'insegnante
di sostegno da parte del Provveditorato.
Diagnosi
Funzionale
Decreto del Presidente della Repubblica - 24/02/1994
"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap."
Legge 05/02/1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate." Si veda in particolare: art.
12
Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione
03/09/1985 n. 250
"Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap."
Decreto del Presidente della Repubblica - 12/02/1985 n. 104
"Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria."
Che fare se
la ASL non provvede a fare la Diagnosi Funzionale?
Se la ASL non
elabora la Diagnosi funzionale può essere denunciata alla Procura
della Repubblica per omissione di atti di ufficio.Se la scuola non
sollecita la ASL inadempiente, anche la scuola può essere denunciata
per omissione di atti di ufficio.Se l’alunno è seguito da un centro
convenzionato con la ASL, questo deve completare la sua prestazione
facendo anche la Diagnosi Funzionale (Atto di indirizzo,
D.P.R. 24-2-94 art. 3 c. 2). Il Capo d’Istituto può farla
produrre al centro convenzionato facendo riferimento alla C.M. 363/94
art. 3 c. 1.
Formazione
delle Classi
Le classi che
accolgono alunni portatori di handicap, erano automaticamente
costituite con un "massimo di 20 alunni", come è esplicitato al comma
3, art.7
L.517/1977; tale legge è richiamata e confermata all'art.13, comma
1 della
Legge 104/92. Però l'art.40 della L.
449/97 ha abrogato questi riferimenti normativi producendo classi
molto numerose.
In seguito a questo
disservizio l'art. 26 comma 12 della legge
448/98 (Finanziaria per il 1999) ha poi delegato il Governo ad
emanare un decreto per regolare la materia.
Infatti il
Ministero P.I., conseguentemente emanava il D.M. n.
D.M. 141 del 31 Giugno 1999, nel quale è stabilito che le classi
frequentate da alunni portatori di handicap, non abbiano più di 20
alunni, purché sia predisposto, da parte dell'intero Consiglio di
classe (e non da parte del solo insegnante di sostegno) un progetto
per l'integrazione. In tale progetto devono essere espressamente
indicati: le motivazioni per la riduzione del numero degli alunni, in
rapporto alle esigenze formative dell'alunno e le strategie e le
metodologie adottate dal Consiglio di classe.
Il progetto va
inviato dal Capo di Istituto al GLH del Provveditorato agli Studi, il
quale, sulla base dei criteri predisposti dal
GLIP in merito alla formazione delle classi, esprime motivato
parere al Provveditore. Se tale progetto non è stato presentato o non
viene approvato, le classi di ogni ordine e grado frequentate da
alunni in situazione di handicap, non possono comunque avere più di
venticinque alunni. Esiste però una flessibilità da ventuno a
venticinque alunni determinata dalla gravità dell' handicap, dalle
situazioni oggettive degli alunni interessati e dalle difficoltà
organizzative della scuola e dalle risorse professionali in essa
presenti (sufficiente numero di ore di sostegno, preparazione di tutti
gli insegnanti sulle tematiche dell' handicap, etc…).
La presenza nella
stessa classe di più di un alunno in situazione di handicap deve
essere prevista solo in casi eccezionali e come ipotesi residuale, e
solo in presenza di handicap lievi.
Le classi iniziali
con più di un alunno in situazione di handicap sono comunque
costituite con non più di venti iscritti.
Per alunni
con o senza handicap, temporaneamente ospitati presso ospedali per un
periodo non inferiore a 30 giorni, possono essere autorizzate dal
Provveditore agli Studi classi di scuola elementare o media, anche con
un basso numero di alunni. La materia è regolata dalla
CM 353 del 7 agosto 1998 (art.11).
Profilo
Dinamico Funzionale
Per un Profilo
Dinamico Funzionale esatto, occorre una corretta formulazione del
Piano Educativo Individualizzato, ed è perciò indispensabile, una
programmazione degli interventi che deve essere il frutto di una
collaborazione interdisciplinare in ogni settore : docenti curricolari
e specializzati, degli operatori della ASL (UONPI)
e la collaborazione della famiglia. La conoscenza puntuale, estesa e
approfondita della situazione individuale permetterà di trovare utili
indicazioni operative per poter sviluppare le capacità dell'individuo
con handicap per raggiungere un suo possibile traguardo.
NORMATIVA
Decreto del Presidente della Repubblica - 24/02/1994"Atto di
indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap."
Legge 05/02/1992 n.104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate."Si veda in particolare: art. 12
Piano
Educativo Individualizzato (PEI)
Che cosa è:
Il Piano educativo
individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il
documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed
equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di
handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai
primi quattro commi dell'art. 12 della
Legge 104/92.
Il P.E.I. è
redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente
dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI)
e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e,
ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la
potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo:
D.P.R. del 24/02/94, art.4.
Il P.E.I. tiene
presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra
attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a),
comma 1, dell'art. 13 della
Legge 104/92. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui
al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria
esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base
dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico
funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione,
all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di
handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente,
integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva
di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno
stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità
dell'alunno comunque disponibili.
IN SINTESI
Il P.E.I. è:
- progetto
operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi
sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari
- progetto
educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione
dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali
contiene:
- finalità e
obiettivi didattici
- itinerari di
lavoro
- tecnologia
- metodologie,
tecniche e verifiche
- modalità di
coinvolgimento della famiglia
tempi:
- si definisce
entro il secondo mese dell'anno scolastico
- si verifica con
frequenza, possibilmente trimestrale
- verifiche
straordinarie per casi di particolare difficoltà
Verifiche -
GLH
Agli interventi
educativi, dopo l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale,
seguono le verifiche con cadenza possibilmente trimestrali (entro
Ottobre Novembre, entro Febbraio Marzo, entro Maggio Giugno).
Si tratta di GLH
operativi, che ovviamente non vanno confusi con i GLH d'Istituto (Legge
104/92, art. 15, comma 2), che pure hanno la loro importanza,
ma che riguardano tematiche generali sull' handicap in relazione alla
singola scuola.
E' importante, in
caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F o P.E.I. , oppure il
GLH non viene convocato, formulare la richiesta al Dirigente
Scolastico, citando come normativa: la Legge Quadro, o l'Atto di
indirizzo
D.P.R. 294, oltre la Legge Regionale, per il Diritto allo
Studio.
Inoltre, vedere se
tra Ente Locale, ASL e Provveditorato, sono stati sottoscritti accordi
o intese, per stabilire i servizi e le disponibilità finanziarie che
le Amministrazioni si impegnano a realizzare.
Che cosa è l'Accordo
di Programma?
L'art.
27 della L.142/90, definisce l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di
province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
Il presidente della
Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento
Cosa fare se gli
operatori della ASL, non partecipano ai GLH
(dal sito dell'AIPD,
Avv. Salvatore Nocera)
Occorre diffidare
formalmente il Direttore Generale, quello Sanitario e quello
Amministrativo della ASL affinché rispettino l'atto di indirizzo
approvato con
D.P.R. del 24/02/94, che prevedendo espressamente tali compiti
collaborativi con la scuola, impone implicitamente alla ASL di
organizzare il funzionamento delle unità multidisciplinari, in modo da
non impedire o intralciare il funzionamento della scuola. Occorre
contemporaneamente diffidare l'Assessorato Regionale alla Sanità a
vigilare al rispetto dell'Atto di indirizzo, come espressamente
stabilito dallo stesso Atto (art.7). Se necessario, le diffide vanno
diffuse via stampa e televisione, purché in forma tale da non
comportare eventuali denuncie o querele dei funzionari e degli
Amministratori interessati.
L'insegnante
per le attività di sostegno
E' un insegnante
specializzato, previsto dalla
Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli
altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di
handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni
portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in
relazione alle esigenze dei singoli alunni"
Viene nominato dal
Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole
che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap
certificati.
Ogni anno, con le
nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero
dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i
bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditorato
l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
L'insegnante di
Sostegno assume l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi
nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico
riferito all'alunno h., mette a disposizione la propria competenza,
correlata alla specializzazione didattica, e a predisporre i relativi
percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità dell'attività
educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui
viene assegnata; svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le
strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).
La quantificazione
oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al
Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti
rapportati alle diverse gravità di handicap.
L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola elementare, in piena
contitolarità e corresponsabilità, come pure alla valutazione di tutta
la classe cui è stata assegnata, compresi i soggetti handicappati.
Le modalità con cui
viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel
D.M. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art.26 comma 16
della
Legge 448/98.
Ciò significa che
non vi sarà più la nomina di un insegnante ogni quattro alunni in
situazione di handicap, ma che il Provveditore potrà disporre
nell'organico di un posto ogni 138 alunni frequentanti le scuole
statali della Provincia.Questi posti verranno poi assegnati alle
singole scuole secondo le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici,
documentate con Diagnosi Funzionale e corredate di progetto di
integrazione. Se il numero di posti calcolati con l'operazione
precedentemente indicata (1:138), il Provveditore può concedere delle
deroghe e nominare dei supplenti per le ore mancanti. Ciò in base
all'art.40 comma 3,
L.449/97 e dall'art.26 comma 15,
L.448/98.
Quali sono i
problemi ricorrenti per il sostegno?
1) Il ritardo nel
tempo di nomina, che è legato a tutto il movimento dei trasferimenti
degli insegnanti ed è un problema che va risolto a livello di
Ministero della Pubblica Istruzione.
2) La rotazione
continua degli insegnanti di sostegno da un anno all'altro.
3) La quantità
delle ore: c'e' una riduzione crescente delle deroghe a causa delle
restrizioni delle leggi finanziarie. Però un fatto positivo: nella
Legge Finanziaria del 2000,
L.448/99, all'art.21 comma 2, mentre impone la riduzione del
numero di insegnanti, esclude quelli di sostegno, facendo salvo l'art.40,
commi 1 e 3 della
Legge 449/97, che prevedono sia la nomina di insegnanti
specializzati secondo il nuovo rapporto un posto ogni 138 alunni, sia
la nomina in deroga di ulteriori insegnanti di sostegno.
4) La qualità della
prestazione (leggere nel sito della Federazione Associazioni Docenti
per il Sostegno :
Fadis), e la Qualità dell'Integrazione Scolastica,…da
Introduzione nel sito di Pavone Risorse di Dario
Ianes e Mario Tortello).
Cosa può fare
un genitore?
Riguardo ai punti 1
e 3, segnalare il disagio al Gruppo di Lavoro Interistituzionale del
Provveditorato (GLIP).
Per quanto riguarda il punto 2 si ricorda l'art.40 del
D.M. 331/98 che ribadisce l'obbligo della continuità
educativa.
Per quanto riguarda
il punto 4, fare un esposto sul disservizio al Provveditore e, per
conoscenza, al Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio di
Gabinetto ed Osservatorio permanente sull'integrazione scolastica
presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
Continuità
Educativa e didattica
La continuità
educativa e didattica del processo di integrazione scolastica tra i
diversi gradi dell'istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da
disposizioni legislative ed amministrative. La stessa Legge quadro
prevede "forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore" (Legge
104/92, comma 1, lettera c).
Per quanto riguarda
la scuola dell'obbligo la normativa di riferimento più importante è la
C.M.1/88.
Questa normativa
indica criteri e modalità di raccordo a livello
didattico-istituzionale per agevolare il passaggio dell'alunno
handicappato da un ordine di scuola a quello successivo. Prevede
incontri tra gli operatori scolastici e socio - sanitari, la
trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la
possibilità che l'insegnante di sostegno della scuola di provenienza
segua l'alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della
nuova istituzione scolastica.
Sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi
compresi gli alunni con Handicap)si parla nel D.M. del 16/11/90 e
nella
C.M. n° 339/92.
Nel collegato alla
legge finanziaria
662 del 23/12/96, art.1 comma 72, è previsto il principio che
sancisce :"è garantita la continuità del sostegno per gli alunni
portatori di Handicap".
Tale norma è
ribadita dal citato
art.40 del D.M. n°331/98.
Infine, tra le
ipotesi di sperimentazione il
D.M. n°331/98 all'art.43 indica anche quella concernente la
continuità educativa.
Assistenti per
l'autonomia e la comunicazione personale
Nel
DPR 616/77, artt. 42 e 45 l'assistenza per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico viene indicata come compito dei Comuni; si
parla di interventi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai
minorati psico-fisici.
Nella
Legge 104/92, articolo 13, comma 3, è ribadito l'obbligo "per gli
Enti Locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con Handicap fisici o sensoriali".
Dal momento che
questo tipo di problemi non è, in genere, presente in alunni con
sindrome di Down, non è opportuno che la scuola utilizzi per loro tali
figure professionali, poiché questo, al contrario, potrebbe non
giovare allo sviluppo della loro autonomia e comunicazione.
Mansioni degli
"ex" bidelli (ora denominati "collaboratori scolastici")
AIPD * Osservatorio Scolastico Nazionale,* Carta dei.Diritti,
aggiornamento a cura dell'Avv. Salvatore Nocera
Sino alla fine del
1999 il mansionario dei collaboratori scolastici è regolato dai
contratti collettivi di lavoro relativi ai dipendenti degli Enti
Locali per la scuola dell'infanzia, elementare e superiore (D.P.R. n°
347/83 e successive modifiche), secondo cui tale personale, inquadrato
nella "quarta fascia stipendiale" deve svolgere attività di assistenza
materiale nell'ingresso ed uscita dalla scuola degli alunni con
handicap, all'interno dei locali scolastici e di assistenza per
l'igiene personale e l'accompagnamento ai servizi igienici; ciò senza
alcuna indennità aggiuntiva essendo queste mansioni ordinarie normali
del profilo professionale.
A partire
dal 1°gennaio 2000 tutti i collaboratori scolastici dipendenti degli
Enti Locali, transitano nei ruoli del Ministero della P.I. (L.124/99
art.8) e si applicano ad essi ed a quelli già dipendenti della
P.I. le norme del
Nuovo Contratto Collettivo, approvato nel maggio 99 e
pubblicato nel supplemento alla G.U. n° 133 del 9 giugno 99. In forza
dell'art.32 di tale contratto i collaboratori scolastici nelle scuole
statali di ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e mansioni
aggiuntive.
Le mansioni
ordinarie indicate nell'art.
50 comma 1 e tabella A: Profili professionali area A/2: Profilo
Collaboratore scolastico "…ausilio materiale agli alunni portatori di
handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e
nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema
formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di
handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a
specifiche iniziative di formazione e aggiornamento."
Le mansioni
aggiuntive, per le quali quindi scatta il diritto al premio
incentivante, sono individuate sempre dall'art.50 comma 1 stessa
tabella come segue:"…assistenza agli alunni portatori di handicap
all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici
e nella cura dell'igiene personale". Per tutte le mansioni ordinarie
ed aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un corso
di aggiornamento. L'individuazione dei collaboratori scolastici che
dovranno svolgere le mansioni aggiuntive avviene, grazie al Dirigente
Scolastico con ordine di Servizio; quanto al premio incentivante la
relativa delibera spetta al Consiglio di Circolo.
Per evitare
discontinuità nel servizio svolto dai collaboratori scolastici
dipendenti dagli Enti Locali, nel momento in cui entrano nei ruoli del
Ministero P.I. i
D.M. n.184 del 23/7/99 (artt.6,7,8) e la
Circolare n.
297 del 10/12/99 forniscono chiarimenti nel senso
sopraindicato. Inoltre la
C.M. n. 245/99 alla voce VARIE nei numeri 3,4,e 5 precisa con
esempi che gli ex bidelli degli Enti Locali trasferiti allo Stato
dovranno continuare a svolgere, come dipendenti statali, solo i
compiti di assistenza agli alunni con handicap nell'ambito della
scuola. Quanti svolgevano anche mansioni, quali ad esempio di autisti
di scuolabus o di sorveglianza alle mense scolastiche, dovranno
cessare da questi incarichi, rientrando essi nelle competenze del
personale dipendente degli Enti Locali i quali debbono continuare a
garantire questi servizi e quelli dell'assistenza educativa per
l'autonomia e la comunicazione; viene citato a tal proposito il
D.P.R. n. 616/77 art. 42 e 45, che sono espressamente richiamati
dall'art.13 comma 4 della
Legge 104/92.
I genitori degli
alunni con handicap debbono conoscere con esattezza questa normativa
per chiederne ai Dirigenti Scolastici la puntuale applicazione,
affinché non avvenga che la scuola telefoni a casa chiedendo ai
familiari di recarsi presso i locali scolastici per motivi legati
all'igiene personale del figlio con handicap.
Questa prassi,
talora adottata da alcune scuole, è illegittima poiché il Servizio
Pubblico di integrazione scolastica comprende anche questi aspetti. La
famiglia pertanto non deve essere disturbata per questi motivi poiché,
in caso contrario, si potrebbe forse ipotizzare l'interruzione di un
pubblico servizio.
Ultimo protocollo d'intesa firmato il 12/09/00, tra scuole, ANCI,
M.P.I. e OO.SS.
Trasporti gratuiti
E' compito del
Comune provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa:
Legge 118/71, art. 28 , comma 1. Bisogna farne esplicita richiesta
al Comune, Assessorato ai Servizi Sociali o Assessorato ai trasporti
urbani o extraurbani.
La nuova
normativa afferma:
"Le regioni
disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli
interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di
muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi". (art. 26, comma 1).
La legge-quadro prevede che i Comuni assicurino anche modalità di
trasporto individuale per le persone con handicap impossibilitate a
servirsi dei mezzi pubblici.
In osservanza di
queste disposizioni, le Regioni sono tenute ad elaborare piani di
mobilità. Nelle elaborazioni di questi piani specifici, che devono
essere coordinati con quelli di trasporto predisposti dai Comuni,
devono essere previsti servizi alternativi per le zone non coperte dai
servizi di trasporto collettivo.
L’art. 26 della
legge quadro detta i principi per garantire la mobilità tramite i
mezzi di trasporto pubblici. Le Regioni ed i Comuni sono i soggetti
chiamati in causa.
Le Regioni debbono
dare indicazioni ai Comuni e predisporre piani regionali di mobilità
anche tramite accordi di programma. I Comuni devono assicurare la
fruibilità dei mezzi di trasporto collettivi, opportunamente adeguati
o, in mancanza di essi, di mezzi alternativi alle stesse condizioni
degli altri cittadini, quali taxi per trasporti a scuola, al posto di
lavoro, ai centri di riabilitazione, a sedi associative per attività
sociali. La norma prevede che i Comuni debbano agire nell’ambito delle
“ normali disponibilità di bilancio”.
Gite Scolastiche
Dalla C.M. 291/92,
art. 8, comma 2:
Per la
partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di
handicap: “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi
Collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un
qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di
sostegno”.
Ciò significa che
l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante
dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della
comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
In caso negativo,
bisogna insistere col Dirigente Scolastico e se necessario fare
intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o
l’ispettore coordinatore del
GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente
vietata dalla
Legge 104/92 e dalla C.M. 291/92.
Ausili e
Sussidi didattici
I sussidi didattici
sono gli oggetti, gli strumenti, le attrezzature, i materiali
(strutturati e non) compresi i mezzi audiovisivi e informatici che
possono facilitare l' autonomia, la comunicazione e il processo di
apprendimento. Tra questi particolare importanza assumono le nuove
tecnologie e in particolare il computer per le numerose e innovative
potenzialità che offrono anche nel campo educativo e della didattica
delle singole discipline.
Per gli alunni
disabili, accanto ai sussidi tradizionali, sono disponibili materiali
hardware e software che possono essere facilmente e utilmente
utilizzati nella scuola.
La fornitura di
sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i
programmi di software didattico, compete sia all'amministrazione
scolastica che alle amministrazioni locali.
Poiché non tutti i
sussidi sono concessi gratuitamente e poiché nel mercato esiste una
vasta gamma, diversificata nei prezzi e nella validità, occorre che la
loro scelta sia operata con estrema attenzione per ottenere la massima
ottimizzazione della loro utilizzazione.
Mezzi
informatici
L'introduzione e
l'uso di mezzi informatici nella scuola è conseguenza diretta della
rapida e crescente evoluzione tecnologica, la quale ha mutato il
contesto culturale, sociale e produttivo rispetto al passato.
La possibilità di
utilizzare i computer per realizzare sistemi di istruzione assistita è
oggi uno degli sviluppi più significativi nel campo della didattica.
Il computer è così oggi un nuovo e indispensabile strumento al
servizio dei docenti che consente di conseguite l'obiettivo di un
insegnamento individualizzato. Il computer agisce non solo come
strumento di apprendimento, ma anche come stimolo all'apprendimento,
determinando l'attenzione continua e favorendo la memorizzazione.
Alcune delle
possibilità più significative dell'applicazione dei mezzi informatici
nel processo di apprendimento di alunni con handicap sono:
- l'organizzazione
logico-percettiva delle attività e del materiale di insegnamento;
- il numero
elevatissimo delle attività via via selezionate nella forma di
presentazione e nella struttura appropriata ad ogni soggetto;
- la presentazione
multimediale dei contenuti da apprendere.
L'uso del computer
da parte dei disabili è attualmente facilitato grazie alla
disponibilità di una vasta gamma di interfacce e di altri ausili che
ne consentono l'utilizzazione anche a soggetti con gravi disabilità
.Il computer infatti è dotato di una capacità pressoché illimitata di
manipolazione di simboli. Le sue potenzialità e versatilità ne fanno
uno strumento di utilizzazione sempre più esteso e un ausilio per il
potenziamento delle abilità umane e quindi per il superamento dell'
handicap. Il computer non può ridurre la disabilità, ma può diminuire
la situazione di handicap.
Una delle possibilità dei mezzi informatici è quella di sostituire una
funzione come il movimento, la voce, la vista per permettere ad una
persona con disabilità una maggiore autonomia e di conseguenza una
maggiore possibilità di esprimere se stessa e di instaurare rapporti
di scambio reciproco.
Con il sussidio del computer è possibile,quindi, rendere più efficace
il tempo-istruzione, utilizzare al massimo le capacità dell'alunno con
handicap, verificare il raggiungimento di obiettivi didattici, attuare
curricoli integrati e avere canali comunicativi multimediali con
soggetti privi di manualità o con deprivazioni sensoriali (privi di
vista, sordomuti).
Per l'acquisto di
attrezzature e di sussidi didattici, anche informatici, cfr.Legge
104/92 art. 13, comma 1, lett. b e la Direttiva 766/96 e
successive conferme che provvede all'assegnazione dei fondi del
capitolo 1149 del Bilancio del Ministero della P.I.
Sperimentazione
La sperimentazione
è intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano
metodologico-didattico (D.P.R.
n.419/74, art.2 e 3, ripresi poi nel
testo unico 297/94, art 277-278).
Deve contenere: la
identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa
motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la
individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il
preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici
nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei
risultati e della loro pubblicizzazione.
Il ricorso alla
sperimentazione, che consente maggiore libertà in un percorso
individualizzato, è esplicitamente contemplato nella
Legge 104/92, comma 1 (lettera e) e comma 5 dell'art.13; per
quanto riguarda i finanziamenti, si fa riferimento all'art.42 della
stessa Legge.
Essenziale, per
porre le basi per una progettualità il più ricca possibile in sede
locale , è l'Accordo di Programma, in cui i diversi soggetti
firmatari, sottoscrivono gli impegni finanziari concreti, atti a
garantire la realizzazione della piena integrazione scolastica dei
ragazzi con deficit.
L'adeguamento del
sistema scolastico ai bisogni di formazione e crescita della persona
con handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta
alla sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione
congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di
continuità educativa, l'attenzione alla prospettiva della vita adulta,
diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di
integrazione.
L'Atto di
indirizzo:
Decreto Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero
della Sanità - 9 luglio 1992.
"Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi
dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104,
sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate."
(Pubblicato nella G.U. 30 ottobre 1992, n. 256.)
….Omissis
f) innovazione e
sperimentazione didattica.
4. Gli accordi di
programma per le attività di cui ai commi precedenti prevedono
modalità di collegamento delle stesse con i progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la distribuzione
dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli; le
attività possono consistere in ludoteche, centri di documentazione,
addestramento all'uso di ausili anche informatici e quanto altro sia
ritenuto utile a favorire interventi precoci anche presso le famiglie
per sviluppare l'autonomia fisica psicologica e sociale; dette
attività possono riguardare, altresì, più mirati interventi culturali,
ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di
tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse
debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la
classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando
vengono svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, fatte salve le
competenze del consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6
del
D.P.R. 31 luglio 1974, n. 416.
5. Negli accordi di
programma sono altresì indicate le figure professionali per gli
interventi di cui al presente articolo nonché le modalità che
garantiscono la partecipazione degli stessi alle attività previste ed
ai gruppi di lavoro provinciali, previsti dall'art. 15, commi 1 e 2.
Gli accordi di programma prevedono modalità e tempi per la
predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai
precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle
diverse amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività
scolastiche ed extrascolastiche.
6. E' considerato
intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini
dell'orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese
interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su apposti
progetti operativi.
7. Per gli alunni
con handicap in situazioni di gravità, gli accordi di programma
debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio
dell'integrazione nella scuola di competenza territoriale dell'alunno.
Le relative modalità saranno stabilite negli accordi di programma
stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle attrezzature di
cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro.
Sui criteri di
assegnazione dei finanziamenti da parte del M.P.I., oltre la C.M.
766/96, il
D.M. 6 Agosto 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 229 il 1
Ottobre 1998, e il
D.M. 331/98, art.43 che indica le tipologie di sperimentazione
per la quale c'è priorità di finanziamento, e cioè:
….Omissis
43.3 Il
Provveditore agli studi, sulla base delle proposte del Gruppo di
lavoro provinciale interistituzionale (Glip),
individuerà i progetti da approvare osservando le seguenti priorità:
a) interventi
precoci finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di aggravamento
delle situazioni di handicap nei gradi iniziali dei processo
formativo;
b) percorsi
integrati di istruzione e formazione professionale e di inserimento
nel mondo dei lavoro, con particolare riferimento a progetti che
prevedono l'uso di risorse provenienti da altri soggetti, con
particolare attenzione alle cooperative sociali, al riconoscimento di
crediti formativi e all'alternanza scuola-lavoro;
c) percorsi di
integrazione che prevedano l'impiego anche di persone esterne al corpo
docente, come tutors reclutati attraverso "borse amicali", esperti in
specifiche attività lavorative o figure di sistema;
d) interventi
formativi in contesti esterni alla scuola e attività didattiche
cooperative, con il coinvolgimento di tutti gli alunni e gli
insegnanti;
e) integrazione
scolastica di minorati dell'udito e della vista, con l’intervento dei
diversi soggetti istituzionali competenti, anche al fine di mettere le
strumentazioni e le competenze specializzate a disposizione di reti di
scuole;
f) progetti di
integrazione scolastica dei disabili fisici e psichici, in particolare
situazione di gravità, più direttamente mirati alle potenzialità di
apprendimento e al miglioramento della vita di relazione;
g) progetti che si
colleghino all'autonomia didattica ed organizzativa, prevedendo
attività per gruppi, tempi scolastici flessibili, curricoli
individualizzati, che, partendo dalle esigenze degli alunni in
situazione di handicap determinino cambiamenti significativi
dell'intera organizzazione, della scuola.
43.4 Il
Provveditore agli studi dispone, altresì:
- l'eventuale
assegnazione temporanea di insegnanti di sostegno dei grado di scuola
precedente, nella fase di passaggio di un alunno da un grado all'altro
di scuola, qualora il progetto educativo individuale e le esigenze di
inserimento rendano necessarie forme di raccordo e integrazione tra i
due gruppi di docenti;
- l'eventuale
finalizzazione di competenze professionali assegnate per alunni in
particolari situazione di handicap anche a reti di scuole.
43.5 In ogni caso i
progetti dovranno, evitare la concentrazione di alunni della stessa
tipologia di handicap nella stessa scuola, favorendo invece i consorzi
tra scuole e lo scambio di strumenti ed esperienze;
43.6 Le scuole a
cui verrà affidato il progetto di sperimentazione dovranno garantire
l'informazione e la diffusione delle esperienze, attraverso la
promozione di centri territoriali di servizi didattici e strumentali,
in attuazione dell'autonomia gestionale o organizzativa delle scuole.
43.7 Le
sperimentazioni proposte dai commi precedenti verranno sottoposte a
specifico monitoraggio, al fine di valutare la qualità dei progetti,
il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'opportunità della
diffusione delle esperienze realizzate.
Finanziamenti
alle scuole (Avv. Salvatore Nocera, dal sito della
Associazione Persone Down )
"Con la
C.M. 446 del 10/11'98 il Ministero P.I. fornì a suo tempo,
chiarimenti circa l’utilizzazione dei finanziamenti per l’autonomia
scolastica assegnati ai provveditorati agli studi ed alle scuole sulla
base della
Legge n. 440/97.
La
C.M. n. 239 del 19 maggio 1998 trasmette
la Direttiva n. 238 del 19 maggio 1998 recante
l’individuazione delle priorità nella scelta dei progetti
sull’autonomia scolastica ed il finanziamento degli stessi con 500
miliardi per l’a.s. 1998-99 in forza della
Legge n. 440/97. Dette norme sono state rispettivamente
sostituite dalla
C.M. di trasmissione n. 279 del 18/6/98, dal nuovo
D.M. 251 del 29/5/98 (che sostituisce il
D.M. 765 del 27/11/97) e dalla nuova
Direttiva 252 del 29/5/98 (che sostituisce la
Direttiva 238 del 19/5/98) . Fra i criteri prioritari
indicati in sei lettere da a) a f) del punto 1 della Direttiva non
compare espressamente alcun progetto riguardante l’integrazione
scolastica, che è invece indicata fra i progetti finanziabili nella
stessa
Legge n. 440/97. Il riferimento all’integrazione scolastica si
rinviene all’inizio del punto 2 della stessa Direttiva che dà in sei
capoversi chiarimenti sulle corrispondenti lettere del punto 1. Data
la portata della
Legge n. 440/97, sarebbe invece opportuno fare rientrare
l’integrazione scolastica in tutti i progetti contrassegnati dalle sei
lettere del punto 1. Sarà pertanto indispensabile che
l’Amministrazione della P.I. e le istituzioni scolastiche interessate
(anche dietro stimolazione delle Associazioni, dei Comitati dei
genitori e/o degli studenti) formulino dei progetti di integrazione
scolastica che possano rientrare nelle priorità espresse nella
Direttiva alle seguenti lettere del punto 1: “innalzamento...del tasso
di successo scolastico”; “iniziative di formazione ed aggiornamento
riferite a tutte le componenti della scuola, legate anche al processo
di diffusione della cultura dell’autonomia, nonché all’introduzione
delle nuove tecnologie didattiche” (si potrebbero prevedere corsi di
aggiornamento tra il 1 e il 20 settembre per i consigli di classe ed i
moduli che seguono alunni con handicap; come pure la costituzione di
centri di documentazione sulla qualità dell’integrazione scolastica);
“sviluppo della formazione continua e ricorrente - educazione degli
adulti, anche con interventi integrati” (si potrebbero prevedere
progetti integrati di frequenza nella scuola media o superiore e in
corsi di formazione professionale e in stage prelavorativi);
“iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di
iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea”;
“interventi perequativi diretti anche ad integrare gli organici
provinciali del personale” (si potrebbero prevedere, ai sensi dell’art.40
comma 1 L.449/97, “la possibilità di assumere con contratto a
tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto
docenti-alunni indicato al comma 3 [1 a 138], in presenza di handicap
particolarmente gravi”; interventi per la valutazione dell'efficienza
e dell'efficacia del sistema scolastico” (si potrebbero prevedere
progetti mirati alla valutazione della qualità dell'integrazione
scolastica”). Il punto 6 della Direttiva fa riferimento a possibili
consulenze per l’impostazione dei progetti, le quali possono essere
effettuate da Ispettori Tecnici, Nuclei di supporto
tecnico-amministrativo all’autonomia costituiti presso ciascun
Provveditorato agli studi, IRRSAE, BDP, Università. La
Lettera Circolare Prot. n. 27814/BL del 19 maggio 1998
fornisce indicazioni circa l’attuazione delle lettere a) e b) del
punto 1 della
Direttiva n. 238/98. In merito alla lettera a) chiarisce come
i progetti di sperimentazione di integrazione scolastica possono
riguardare classi aperte in senso orizzontale e verticale ed un
“opportuno studio delle forme migliori per rendere effettivi i diritti
formativi degli allievi in questione” e cita l'art.
40 comma 3 della L. 449/97 che prevede “progetti volti a
sperimentare modelli efficaci di integrazione nelle classi ordinarie e
ad assicurare il successo formativo di alunni con particolare forme di
handicap”. Queste espressioni debbono andare correttamente intese ed
applicate, per evitare ipotesi organizzative che tendano a separare
gli alunni con handicap dai loro compagni o a concentrarli secondo
diverse tipologie di minorazione in singole scuole. Siccome ipotesi
del genere sono emerse in alcune riunioni del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione, nella relazione conclusiva del 28 gennaio
1998 dell’Indagine della Camera dei Deputati sulla qualità
dell’integrazione scolastica e da alcune Associazioni, sarà opportuna
una vigilanza sui progetti di sperimentazione dell’autonomia
riguardanti l’integrazione scolastica da parte dei
GLIP, specie tramite il loro segretario che è il docente
utilizzato presso i GLH dei Provveditorati agli Studi. La Circolare
sollecita infine la collaborazione ai progetti da parte delle famiglie
in sede di formulazione e da parte degli Enti Locali e dei soggetti
privati e del privato sociale anche in sede di realizzazione. I
progetti vanno deliberati dagli organi collegiali e non necessitano di
autorizzazioni se non comportano aggravi di spesa o se questi possono
essere coperti con disponibilità dei bilanci delle singole istituzioni
scolastiche. Ciò è previsto dalla
Circolare 766 del 27/11/97 e dal D.M. allegato n. 765. In
conclusione la normativa si è arricchita del
D.M. n. 71 - 22/3/'99 concernente la sperimentazione dell’organico
funzionale nelle istituzioni individuate per realizzare progetti
sperimentali di autonomia."
INOLTRE
Legge n. 69 del 22 Marzo 2000
Interventi
finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di
integrazione scolastica degli alunni con handicap, destinati al
potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione
scolastica degli alunni in situazioni di handicap,con
particolare attenzione per quelli con handicap
sensoriali.
Formazione dei
docenti e Capi d'Istituto nella Scuola dell'Autonomia
La qualità del
servizio scolastico può essere promossa e sostenuta dall'azione di
governo e per lo sviluppo organizzativo della Direzione e dei suoi
collaboratori. Tuttavia essa dipende essenzialmente dalla capacità
degli insegnanti di vivere positivamente il proprio ruolo e
consolidare la propria capacità di gestione della relazione formativa
e dell'attività docente. In una fase di trasformazione profonda del
ruolo sociale della scuola, dei suoi obiettivi, delle modalità di
organizzazione e funzionamento dell'intero sistema e della singola
istituzione, sostenere i docenti nel processo di rielaborazione della
loro funzione è una premessa essenziale perché la scelta
dell'autonomia si realizzi con successo.
Formazione
iniziale
Per tutti gli
insegnanti che operano nella scuola è prevista una formazione a
livello universitario. Per gli insegnanti della scuola materna ed
elementare la normativa di riferimento è il
D.P.R. 31.07.96 n.471 "Regolamento concernente l'ordinamento
didattico del corso di laurea in Scienze della formazione primaria
"Disposizioni specifiche per la preparazione degli insegnanti in
materia di integrazione scolastica dei portatori di handicap sono
contenute nella
Legge Quadro (art. 14), che prevede la specializzazione
durante il curricolo universitario per gli insegnanti di scuola
materna e durante l'abilitazione post-universitaria per quelli della
scuola secondaria.
In attesa
dell'attuazione di queste disposizioni una formazione specifica è
richiesta soltanto agli insegnanti di sostegno, i quali devono essere
in possesso di un apposito diploma conseguito al temine di corsi
biennali di specializzazione per l'insegnamento agli alunni
handicappati.
Formazione in servizio
La formazione e l'aggiornamento in servizio di tutti i docenti
in generale e sulle tematiche dell'integrazione è un diritto - dovere
di tutti i docenti ed è competenza dell'amministrazione scolastica,
nelle sue diverse articolazioni (Ministero Pubblica Istruzione,
IRRSAE, Provveditorato agli Studi, singole scuole) . Gli accordi di
programma possono prevedere lo svolgimento di attività di
aggiornamento rivolte congiuntamente agli operatori della scuola e dei
servizi socio - sanitari.
L'aggiornamento dei docenti è disciplinato da una normativa specifica
e articolata. Annualmente da parte del Ministero viene programmato un
piano annuale di aggiornamento, articolato a livello provinciale nel
quale possono essere previsti corsi di aggiornamento sulle tematiche
dell'integrazione.
I corsi possono essere proposti e organizzati dalle singole scuole,
dal Provveditorato e da Enti e Associazioni. Inoltre, per quanto
riguarda i corsi di specializzazione, possono dar luogo al premio
incentivante e si può pretendere che si facciano prima dell'inizio
dell'anno scolastico O.M., n.169/96, art.26 e più di recente il
D.M. n. 460/98
La valutazione
agli esami e scrutini
Per la valutazione
degli alunni handicappati si applica il disposto dell'
articolo 318. del D.L.vo n. 297, 16 Aprile 1994, in cui è
esplicitato:
"Alla
valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato,
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline
siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività
integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline."
"Nella scuola
dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi,
prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a
valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e
ai livelli di apprendimento iniziali."
Art. 16 Legge n.104 Valutazione del rendimento e prove
d'esame.
Per quanto riguarda
inoltre la valutazione, va tenuto presente la
L.148/90 sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare,
in particolare gli artt.1,3,4,5,6.
Prove di
esame
(Dal sito
dell'Associazione Italiana Persone Down)
O.M. 80/95 Titolo I art. 3 c. 3 (confermato ed integrato dalla
O.M. 330/97 e dalla
O.M. 65/98 e dall’art. 1 della
O.M. 128/99): “La valutazione degli alunni riconosciuti in
situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo
individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate,
corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il
processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed
ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali”.
Riordino
dei cicli dell'istruzione
Legge 10 febbraio 2000, n. 30,
Omissis…..
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola
dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di
scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di
scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza
secondo le modalità previste dalla
Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla
Legge 17 maggio 1999 n.144.
3. L'obbligo
scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di
frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo
anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'art.
68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema
educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione
delle persone in situazione di handicap a norma della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
COMPETENZE DI
COMUNI E PROVINCE RELATIVE ALL’EDILIZIA SCOLASTICA
(dal sito dell'AIPD,
Avv. Salvatore Nocera)
Circolare Ministero
dell' Interno 23 GIUGNO 1998
La
legge n. 23 dell’11 gennaio 1996 ha così ripartito le
competenze:
1. “i comuni
provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne,
elementari e medie”;
2. le province
provvedono alla fornitura degli edifici per le scuole superiori ed
alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pertanto per
chiedere l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici
scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia secondo
le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre “alle spese varie
d’ufficio, all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e
telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento
ed ai relativi impianti”. Quanto all’arredamento, si tenga presente
che esso può anche riguardare banchi particolari o particolari sedie
per persone con handicap motorio, particolari lavagne a fibre ottiche
per alunni ipovedenti, congegni per campo magnetici antirumore per
alunni minorati dell’udito protesizzati, computer con particolari
programmi per alunni con handicap intellettivo.Lo Stato, Comuni e
Province stanno provvedendo a riassegnare i propri fondi da loro
precedentemente impegnati secondo le nuove competenze.
REGOLAMENTO
PER L’APERTURA POMERIDIANA DELLE SCUOLE
( da sito dell'AIPD,
Avv. Salvatore Nocera )
Il
DPR 156/99 integra ed amplia il precedente regolamento
sull’apertura pomeridiana delle scuole per attività parascolastiche ed
extrascolastiche.
Il regolamento si
allinea con la normativa più recente concernente l’autonomia
scolastica ed i diritti delle studentesse e degli studenti (la scheda
va inserita nel gruppo coordinamento scuola e messo in relazione con
l’autonomia e statuto delle studentesse e degli studenti). È previsto
che su richiesta delle famiglie e degli studenti possano essere svolte
attività collaborative ed integrative con quelle scolastiche quali ad
esempio attività di orientamento, di psicomotricità, di sport, di
recupero e rinforzo. Esse vanno approvate dal Consiglio di Circolo
previo parere del Collegio dei Docenti. Si possono svolgere altresì
attività socioculturali, quali ad esempio corsi per adulti, e di
collegamento con il territorio su richiesta della scuola o su
richiesta degli Enti Locali e di associazioni studentesche: tali
attività possono essere svolte direttamente dalla scuola o in
convenzione con altri enti pubblici, privati o del privato sociale ed
hanno ad oggetto progetti di carattere socioculturale.
Il finanziamento di tutte le attività predette non deve arrecare
aggravio rispetto alle voci stanziate nel bilancio della scuola.
Pertanto se non vi fosse un apposito stanziamento in bilancio, ad
esempio progetti sull’autonomia e sulle politiche giovanili,
finanziarie con la
legge 440/97, si debbono acquisire contributi da parte di
altri soggetti che debbono comunque essere iscritti nel bilancio con
vincolo di destinazione. Possono intervenire anche contributi di
privati o delle famiglie.
Le famiglie possono
attirare questa norma per proporre iniziative di socializzazione dei
figlioli quali ad esempio attività teatrali o ludiche, di
psicomotricità, di rinforzo per alcuni ambiti disciplinari etc.
Possono anche chiedere l’organizzazione di attività di consulenze
sulle problematiche psico affettive dei figlioli, purché la scuola sia
in grado di procurarsi questi esperti o sia un centro di risorse e
documentazione.
Circolare Ministeriale 3 aprile 1996, n. 135 Trasmissione direttiva
n. 133 del 3 aprile 1996
CONCLUSIONI
Nuovi elementi di Qualità per una scuola inclusiva di
Mario Tortello
Centro Studi
Erickson, 2° Convegno Internazionale
La Qualità dell’integrazione scolastica Riva del Garda (TN) 5/6/7
novembre 1999
mailto:r.a.borzetti@inwind.it
Cassetta Postale
La banca dati delle Leggi pubblicate:
Educazione & Scuola
HandyLex
Istituto per la Documentazione Giuridica
Ministero della Pubblica Istruzione
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