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Dotazioni del personale docente: Ecco
gli organici 2002-2003
Pubblichiamo la Circolare Ministeriale
n. 16, prot. n. 22/VM del 19 febbraio 2002 concernente le dotazioni
organiche del personale docente per l'a.s. 2002/2003, lo schema di
decreto ministeriale e le tabelle.
La circolare ribadisce alcuni principi già previsti nel decreto
interministeriale sugli organici. Due elementi però, sono da mettere
in rilievo. Uno riguarda l'indicazione del MIUR agli uffici periferici
di procedere con urgenza nella determinazione dell'organico 2002/03;
l'altro, è un'indicazione ai Direttori Regionali e ai Dirigenti
Scolastici nella formazione delle classi di applicare il decreto
interministeriale n. 331/98.
Nel primo caso, i ritardi del MIUR nell'emettere il decreto sugli
organici non possono mettere in discussione i diritti del personale,
per cui è necessario che la procedura che vede il confronto con le
OO.SS. a livello regionale e il diritto d'informazione per le RSU a
livello di istituzione scolastica scuola sia rispettata.
In merito al secondo punto, è importante che il MUIR, su nostra
esplicita richiesta, abbia dato l'indicazione, in una prima fase, di
formare le classi con la normativa utilizzata gli anni precedenti, ai
sensi del decreto interministeriale n. 331/98 (Vedi schede in altra
parte di "Appunti").
C'è, inoltre, da mettere in evidenza che nella circolare il MIUR
esplicita, solo in parte, gli eventuali tagli nel caso in cui si
supera la dotazione organica regionale e indica la lingua straniera
nel primo ciclo della scuola elementare, mentre per istruzione
secondaria privilegia la colmatura a 18 delle cattedre con orario
inferiore, togliendo così alle scuole ogni forma di flessibilità.
Roma, 19 febbraio 2002
Circolare n. 16
Prot. n.22/VM
Roma, 19 febbraio 2002
OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2002/2003 - schema di decreto interministeriale -
Tenuto conto dell’esigenza prioritaria di garantire il puntuale e
ordinato inizio dell’anno scolastico 2002/2003, anche alla luce delle
innovazioni introdotte dal decreto legge 3 luglio 2001,n.255
convertito nella legge 2 agosto 2001, n. 333, le SS.LL. dovranno
procedere, con la massima sollecitudine, alla definizione delle
dotazioni organiche del personale docente riferite al citato anno
scolastico; tanto nella considerazione che tale operazione costituisce
adempimento preliminare rispetto alla scansione delle fasi relative
alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni.
Perché le SS.LL. medesime possano dare subito avvio alle complesse e
laboriose procedure relative alla citata incombenza, si ritiene
opportuno trasmettere, con la presente, il testo del decreto
interministeriale da assumere di concerto tra il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero
dell’economia e delle finanze e da sottoporre, poi, secondo le
prescrizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all’esame delle
competenti Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che
sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL eventuali
variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi
modificativi da parte dei citati organi.
In conformità della prescrizione legislativa, le dotazioni organiche
vengono assegnate per la prima volta a livello regionale. Sarà,
pertanto, cura delle SS.LL. operare la ripartizione tra le province di
competenza, prendendo a riferimento gli attuali assetti delle platee
scolastiche, sulla base dei criteri definiti dall’art. 2 del decreto.
Le consistenze delle dotazioni organiche regionali, di cui alle
tabelle allegate al testo del decreto succitato, sono state mediamente
ridotte rispetto a quelle relative agli organici di diritto riferiti,
per il corrente anno scolastico, alle corrispondenti realtà regionali:
ciò, sia in dipendenza di un puntuale adeguamento delle previsioni
alla effettiva situazione degli alunni frequentanti nell’anno
scolastico in corso, sia per effetto di modeste riduzioni legate ad
esigenze di contenimento della spesa.
La distribuzione dei posti tra le Regioni e tra i diversi gradi di
istruzione è stata effettuata in conformità alle prescrizioni di cui
all’articolo 22, commi primo e secondo, della citata legge 448/2001.
Per l’anno scolastico 2002/2003 rimane confermata la consistenza degli
organici della scuola materna relativa all’anno scolastico in corso,
soprattutto nella considerazione della particolare natura di tale
servizio, tra l’altro impegnato a soddisfare richieste delle famiglie
sempre molto consistenti.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. su alcuni
profili e punti del testo del provvedimento da tenere in particolare
evidenza.
• L’articolo 2, comma 4, prevede il rigoroso rispetto dei contingenti
definiti per ciascun ambito regionale. A tal fine le SS.LL. avranno
cura di verificare, con l’ausilio di tutte le risorse e le soluzioni
organizzative e operative utili allo scopo, e anche attraverso
confronti diretti con i dirigenti scolastici, che la richiesta delle
classi e sezioni sia rispondente alle effettive esigenze e conforme ai
criteri contemplati dalle disposizioni in vigore. I medesimi dirigenti
scolastici debbono essere adeguatamente sensibilizzati e
responsabilizzati affinché le proposte per la formazione delle classi,
da effettuare sulla base dei parametri e dei criteri prescritti dal
decreto ministeriale n. 331/98, siano supportate da un attento esame
della serie storica dell’andamento della popolazione scolastica, dei
tassi di passaggio da un anno di corso all’altro, delle ripetenze,
nonché da una approfondita valutazione della loro reale incidenza
sulla costituzione delle classi stesse. Ciò al fine di evitare, come
d’altra parte frequentemente avvenuto e verificabile, che previsioni
errate portino ad autorizzare classi con un numero di alunni inferiore
ai minimi consentiti; circostanza questa difficilmente sanabile
successivamente alla definizione degli organici, anche in
considerazione del fatto che la legge 2 agosto 2001 n. 333 prevede
variazioni solo in aumento del numero delle classi.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla possibilità, prevista dal
citato comma 4 dell’articolo 2, di procedere all’accorpamento delle
classi intermedie e finali salvaguardando, tuttavia, almeno per queste
ultime, il gruppo classe. Ove necessario si potrà altresì procedere
alla riduzione della dotazione organica provinciale (DOP), al
contenimento dei posti destinati alla realizzazione di progetti,
nonché delle classi a tempo pieno e a tempo prolungato, soprattutto
nelle realtà locali in cui la percentuale di tali classi superi
maggiormente la media nazionale.
Sempre nell’ottica di evitare il funzionamento di classi
ingiustificate rispetto al numero degli alunni, la concessione di
nulla osta, anche per gli alunni portatori di handicap, deve essere
limitata ai casi supportati da gravi e comprovati motivi.
Per le ragioni sopra accennate, i dirigenti scolastici, inoltre, non
procederanno alla formulazione di proposte per l’attivazione di
indirizzi di studio con un numero di iscrizioni inferiore al minimo
consentito per la formazione di una classe e per il successivo
sviluppo del corso. In tal caso i dirigenti stessi orienteranno le
scelte degli alunni verso indirizzi di studio affini che diano fondate
garanzie di tenuta e di stabilità.
• L’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, da
garantire nelle classi del secondo ciclo, deve essere assicurato
prioritariamente, secondo la prescrizione della legge 448/2001,
all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico di
istituto. Ciò comporta che, sia pure con la cautela suggerita dalla
necessità di assicurare la continuità dell’insegnamento nelle classi,
gli insegnanti forniti dei titoli previsti vanno utilizzati in qualità
di docenti specializzati e, solo in via subordinata e comunque entro
il limite delle dotazioni assegnate, come docenti specialisti. Con
riferimento alle classi del primo ciclo, prima di introdurre
l’insegnamento nelle classi iniziali, deve essere assicurata la
prosecuzione delle esperienze già avviate. Per l’impiego ottimale
delle risorse è opportuno che sia programmata la piena utilizzazione
anche degli insegnanti che completano la formazione nell’ambito
linguistico nel corrente anno.
• Per l’istruzione secondaria si è inteso privilegiare, in funzione
della preminente esigenza di tendere alla costituzione dell’organico
d’istituto, la formazione di posti orario tra le diverse sedi della
medesima scuola prima di passare alla fase associativa tra istituzioni
scolastiche diverse. E’, peraltro, rimessa al meditato e responsabile
apprezzamento di codesti uffici l’opportunità di evitare la
costituzione di posti orario tra sedi della medesima scuola ritenute
tra di loro troppo distanti o, comunque, difficilmente raggiungibili.
Sempre in relazione all’esigenza di conciliare il pieno impiego delle
risorse con la logica della definizione prioritaria degli organici a
livello di istituto, dopo la costituzione di posti orario all’interno
della medesima istituzione scolastica, va verificata la possibilità di
utilizzare eventuali spezzoni residui per il completamento a diciotto
ore di posti di insegnamento costituiti con orario inferiore a quello
di obbligo. Ciò, anche attraverso la scissione degli insegnamenti
appartenenti alla stessa classe di concorso, purché sia salvaguardata
l’unitarietà dell’insegnamento per ciascuna disciplina.
Ultimate le fasi di cui sopra, si procede alla fase associativa degli
ulteriori spezzoni ancora disponibili per la costituzione di posti di
insegnamento secondo le disposizioni in vigore.
Dall’anno scolastico 2002/2003, cessa di trovare applicazione il
decreto 3 aprile 2000, n.105, che ha introdotto l’organico funzionale
in un limitato numero di istituzioni scolastiche dell’istruzione
secondaria. Pertanto, la dotazione organica delle scuole interessate
va gradualmente ricondotta nell' ambito della dimensione ordinaria, in
relazione alla disponibilità di posti non coperti da titolari. Per lo
stesso motivo i posti eccedenti la dotazione ordinaria non vanno
assegnati per trasferimento o passaggio, né possono essere utilizzati
nella situazione di fatto, qualora si rendano disponibili nel corso
dei movimenti.
• Con riferimento ai posti di sostegno da istituire ad integrazione di
quelli previsti in organico di diritto, si sottolinea l’esigenza che,
entro la data del 31 luglio, siano opportunamente previste, esaminate
e valutate tutte le esigenze delle istituzioni scolastiche nei vari
contesti territoriali interessati, sulla cui base le SS.LL medesime
possano adottare provvedimenti autorizzativi con piena attendibilità e
nel numero più idoneo. In coerenza con tale logica, ulteriori
interventi ad integrazione da parte dei dirigenti scolastici in base
all’art 9 comma 4 del decreto interministeriale dovranno costituire
adempimento eventuale o residuale.
• Per quel che concerne il personale educativo, si precisa che
l’articolo 8 del decreto dà sostanzialmente applicazione all’articolo
4 ter della legge 333/2001 concernente l’unificazione dei ruoli degli
istitutori e delle istitutrici. Le modalità di determinazione dei
relativi organici, peraltro strutturati nel rispetto delle
disposizioni già emanate in prima applicazione per la definizione
della situazione di fatto del corrente anno scolastico, prevedono che
i dirigenti scolastici, sulla base del numero dei posti spettanti
elaborati dal sistema informativo, definiscano e comunichino la
ripartizione dei posti stessi tra il personale maschile e femminile,
in relazione alle specifiche esigenze di funzionamento di ciascuna
istituzione.
Le SS.LL. vorranno organizzare efficaci forme di monitoraggio che
consentano di verificare l’intero andamento delle operazioni di
definizione delle dotazioni organiche e di apportare le variazioni
eventualmente necessarie per assicurare il contenimento delle risorse
nei limiti assegnati e il razionale utilizzo delle stesse.
Il monitoraggio delle operazioni dovrà proseguire nella fase di
adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, sia per assicurare
la correttezza e puntualità delle operazioni stesse, coerentemente con
le scansioni temporali previste dalla legge n.333/2001, sia affinché
gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti
nei limiti di effettive e comprovate necessità.
Questo Ministero, dal canto suo, sta attivando un’apposita struttura
(di cui si fa riserva di comunicare la composizione e le modalità
operative) con il compito di rendere coerenti le azioni a livello
centrale e periferico, di svolgere funzioni di supporto agli Uffici
nonché di verificare costantemente l’andamento delle operazioni e la
rispondenza dei posti istituiti alle effettive necessità.
Il Direttore Generale- f.to Zucaro
Schema di decreto interministeriale
Disposizioni Sulla Determinazione Degli Organici Del Personale Docente
per l’anno scolastico 2002/2003
Il Ministro
di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonché i decreti ministeriali 24 luglio 1998 n.331, e 6 agosto 1999,
n. 200 riguardanti rispettivamente l’organico funzionale della scuola
elementare e materna;
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha previsto
l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado;
VISTI l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449 e
l’articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n.448
concernenti l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli
alunni portatori di handicap;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni per
l’elevamento dell’obbligo di istruzione;
VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto legge
3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;
VISTA la legge 28/12/ 2001, n. 488;
VISTI i decreti ministeriali 15 marzo 1997, n. 176 e 6 agosto 1999, n.
200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il
funzionamento dei convitti e degli educandati di Stato, nonché alla
definizione degli organici del personale educativo;
VISTI i titoli II e III del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.
331, recanti disposizioni per la formazione delle classi e la
determinazione degli organici del personale della scuola;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n.141 recante norme sulla
formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell’organizzazione del Governo e il decreto del Presidente
della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 contenente norme di
organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n.105 concernente
l’istituzione dell’organico funzionale in un campione limitato di
scuole di istruzione secondaria di I e II grado;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in
materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della citata
legge n488/01 "il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di
quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla
sua ripartizione su base regionale";
INFORMATE le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
PRESO ATTO dei pareri espressi dalle competenti Commissioni
parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,
rispettivamente, nelle sedute del ____________ e del ____________;
DECRETA
articolo 1
(consistenza dotazioni)
1 La consistenza delle dotazioni organiche regionali per l’anno
scolastico 2002/2003 è quella riportata nelle tabelle "A", "B", "C",
"D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento.
Tale consistenza, definita in base alla previsione dell’entità della
popolazione scolastica, effettuata anche con riguardo alle esigenze
degli alunni portatori di handicap, tiene conto del grado di densità
demografica di ciascuna provincia, della distribuzione della
popolazione stessa tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale,
delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati,
nonché delle condizioni economiche e di disagio sociale delle
province.
2 Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in
relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche
rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi
nelle classi nonché, per la scuola elementare e la scuola materna,
dalla configurazione degli organici funzionali, così come previsto
rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal
decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.
3 Relativamente all’istruzione secondaria, le predette dotazioni
organiche sono anche determinate con riguardo alle entità orarie dei
curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni
di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e alla
necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in
particolari situazioni di disagio.
articolo 2
(dotazioni provinciali)
1 I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le
organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo
nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze
organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza.
L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche
esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle
istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile
delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella
determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi
conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni
locali, in particolare con riguardo alle zone montane e alle piccole
isole.
2 I direttori regionali, previa informativa alle organizzazioni
sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche
dei vari gradi di istruzione. Per far fronte a situazioni ed esigenze
di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti
di particolare rilevanza didattica e/o sociale, i medesimi possono
disporre l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni
regionali di cui alle tabelle allegate.
3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore
generale dell’ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai
dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i
competenti organi collegiali, nel limite dell’organico regionale
assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano al
direttore generale regionale le esigenze definite nel piano
dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile,
improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di
contenimento della spesa..
4 I direttori regionali assicurano il rispetto dei contingenti
definiti nelle tabelle allegate. Nel caso in cui le proposte dei
dirigenti scolastici comportino un numero di posti eccedente rispetto
a tali contingenti, i medesimi direttori regionali operano una
approfondita ricognizione e verifica delle modalità di costituzione
delle classi, con particolare riguardo a quelle intermedie e a quelle
finali: le classi intermedie possono essere accorpate ove si preveda
che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media
indicata dal decreto ministeriale n. 331/98; parimenti può procedersi
all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il
funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di
non frazionare il gruppo classe. I direttori stessi, inoltre, possono
adottare ulteriori soluzioni di carattere organizzativo che si
rivelino compatibili con le specificità dei contesti interessati e
siano coerenti con gli obiettivi formativi.
articolo 3
(insegnamento della lingua straniera nell’istruzione primaria)
1 L’insegnamento della lingua straniera è assicurato,
prioritariamente, nell’ambito delle dotazioni organiche, nelle classi
del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici in
conformità delle disposizioni contenute nell’art.22, comma 5, della
legge n.448/2001, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella
scuola. In via subordinata possono essere attivati altri posti da
finalizzare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 28
giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o
sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.
Articolo 4
(istruzione secondaria)
1 Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore
qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse
da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle
esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni
staccate, sedi coordinate e corsi serali e di quelle connesse
all’integrazione degli alunni portatori di handicap.
2 Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle
cattedre all’interno di ciascuna sede principale di istituto e di
ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla
costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola.
In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la
titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile
almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità
è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di
orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la
titolarità va attribuita sulla sede che offre maggiori garanzie di
stabilità del posto e, in subordine, sulla sede principale.
Analogamente si procede in assenza di titolari.
3 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti
prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della
medesima istituzione scolastica.
4 Gli spezzoni residui dopo la formazione dei posti di cui ai commi
precedenti sono utilizzati prioritariamente, ove possibile, per
ricondurre fino alla concorrenza delle diciotto ore i posti
d’insegnamento costituiti con orario settimanale inferiore, anche
individuando moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai
decreti costitutivi delle cattedre, purché sia salvaguardata
l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina.
5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo
le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase
associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra
istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in
vigore.
6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria
competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate
ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio
nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento
oltre l’orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
7 A decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, sono disapplicate le
disposizioni di cui al decreto 3 aprile 2000, n. 105, concernente
l’attuazione dell’organico funzionale in un numero limitato di
istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria. La dotazione
organica delle istituzioni scolastiche interessate viene gradualmente
ricondotta nella configurazione originaria in relazione alle
disponibilità di posti vacanti; tali posti vengono soppressi se non
coperti da docenti titolari e sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilità.
articolo 5
(sezioni ospedaliere)
1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria
superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n.
168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione
delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’
art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di
indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento
dell’organico alla situazione di fatto.
articolo 6
(dotazione organica di sostegno)
1 La dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli
alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate
nella tabella E costituente parte integrante del presente
provvedimento.
2 I direttori generali regionali determinano la dotazione per ciascun
grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della
consistenza indicata nella colonna A della tabella E.
Nell’ambito dei contingenti assegnati i direttori regionali assicurano
la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata alla
effettiva presenza di alunni portatori di handicap.
3 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i
posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché
sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26 comma 16, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con
provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo
indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo
determinato fino al termine delle attività didattiche.
articolo 7
(organizzazione didattica)
1 Nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti
scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti
scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee per
l’impiego ottimale delle risorse, avvalendosi degli strumenti offerti
dall’autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
articolo 8
(istituzioni educative)
1 Per effetto di quanto contemplato dall’articolo 4 ter della legge 20
agosto 2001, n. 333, concernente l’unificazione dei ruoli provinciali
del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle
dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e
degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali
annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata in base
alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché con
riguardo al numero complessivo dei semiconvittori e delle
semiconvittrici.
2 Entro il limite massimo di personale individuato per effetto del
conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle istituzioni
educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare,
distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.
3 Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono
determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici
ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al
comma 1, ai sottoelencati parametri:
1) in presenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno trenta convittori : cinque posti
b) con almeno trenta convittrici : cinque posti;
c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici : un
posto;
d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o
semiconvittrici : un posto;
e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta
semiconvittori e/o semiconvittrici : sei posti;
f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un
posto oltre quelli di cui alla lettera c).
2) in assenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro
posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o
semiconvittrici : un posto.
4 Qualora l’istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i
posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in
deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti
1a, 1b e 2a. Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a,
la dotazione organica è costituita esclusivamente da un’unità di
personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o
semiconvittrici.
5 Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che
non beneficiano della deroga prevista al comma precedente le dotazioni
organiche sono raddoppiate.
articolo 9
(gestione della situazione di fatto)
1 Ai sensi del decreto legge n.255/2001, convertito nella legge n.
333/2001, solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento
effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in
vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al
decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331,come modificato e integrato
dal presente decreto, i dirigenti scolastici possono disporre, con
apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi
dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria, eventualmente
indispensabili. I posti e gli spezzoni di orario derivanti da detti
incrementi non modificano il numero e la composizione dei posti e
delle cattedre, anche costituite tra più scuole, così come determinati
nell’organico.
2 Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate immediatamente e
comunque non oltre il 10 luglio al competente direttore regionale per
la copertura dei posti e degli spezzoni di orario che non sia
possibile coprire con risorse interne alla stessa istituzione
scolastica.
3 Nel limite della dotazione provinciale, o in presenza di personale
in esubero, possono essere attivati ulteriori posti, al fine di
consentire la realizzazione delle condizioni di funzionamento delle
sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti i
corsi di istruzione per adulti previsti dall’ordinanza ministeriale 29
luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001.
4 L’istituzione e la copertura dei posti di sostegno di cui alla
colonna B della tabella "E" nonché di quelli di cui all’articolo 6 ,
comma 3 del presente decreto è effettuata a cura dei direttori
regionali entro il 31 luglio. Decorso tale termine l’assunzione del
personale sui posti di cui al presente comma è disposta dal competente
dirigente scolastico cui è attribuita, altresì, l’eventuale
istituzione di ulteriori posti da attivare esclusivamente a seguito di
inderogabili esigenze, determinatesi successivamente alla data del 31
luglio.
5 I posti attivati dai dirigenti scolastici, per effetto del comma 4,
devono costituire oggetto di motivato provvedimento, da notificare al
competente ufficio scolastico regionale.
articolo 10
(verifica e monitoraggio)
1 Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio in itinere della
consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle
disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la rispondenza
delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi nel rispetto dei
contingenti di posti assegnati. I medesimi uffici effettuano, inoltre,
il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico,
vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché
gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno,
siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.
2 Presso l’amministrazione centrale è istituita un’apposita struttura
con il compito di assicurare la verifica costante dell’andamento delle
operazioni, anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della
rigorosa osservanza della normativa regolante la materia.
articolo 11
(scuole di lingua slovena)
1 Con proprio decreto il direttore generale dell’ufficio regionale del
Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali
degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni
regionali.
articolo 12
(oneri finanziari)
1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle
"A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di
bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
*************
Il presente decreto sarà inviato alla
Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
Il Ministro Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca dell’economia e delle finanze
F.TO MORATTI

Tabelle A - B - C - D - E
Tabella A
Scuola Materna
Previsione organico per l'a.s. 2002/2003
|
Regione |
Organico
2001/02 |
Organico
2002/2003 |
Variazione
organico |
% Variazione
organico |
|
|
(A) |
(B) |
(C=B-A) |
(D=C/A*100) |
|
|
|
|
|
|
|
Abruzzo |
2.466 |
2.466 |
0 |
0,00% |
|
Basilicata |
1.366 |
1.366 |
0 |
0,00% |
|
Calabria |
4.634 |
4.634 |
0 |
0,00% |
|
Campania |
12.204 |
12.204 |
0 |
0,00% |
|
Emilia
Romagna |
3.400 |
3.400 |
0 |
0,00% |
|
Friuli
Venezia Giulia |
1.406 |
1.406 |
0 |
0,00% |
|
Lazio |
6.356 |
6.356 |
0 |
0,00% |
|
Liguria |
1.627 |
1.627 |
0 |
0,00% |
|
Lombardia |
8.410 |
8.410 |
0 |
0,00% |
|
Marche |
2.672 |
2.672 |
0 |
0,00% |
|
Molise |
605 |
605 |
0 |
0,00% |
|
Piemonte |
5.256 |
5.256 |
0 |
0,00% |
|
Puglia |
7.634 |
7.634 |
0 |
0,00% |
|
Sardegna |
2.883 |
2.883 |
0 |
0,00% |
|
Sicilia |
8.759 |
8.759 |
0 |
0,00% |
|
Toscana |
4.760 |
4.760 |
0 |
0,00% |
|
Umbria |
1.406 |
1.406 |
0 |
0,00% |
|
Veneto |
3.386 |
3.386 |
0 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
79.230 |
79.230 |
0 |
0,00% |
|
(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s.
2001/02 (ad esclusione del sostegno) |
|
(B): totale
regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno) |
|
(C):
variazione dell'organico |
|
(D):
percentuale di variazione dell'organico |
Tabella B
Scuola elementare
Previsione organico per l'a.s. 2002/2003
|
Regione |
Organico
2001/02 |
Organico
2002/2003 |
Variazione
organico |
% Variazione
organico |
|
|
(A) |
(B) |
(C=B-A) |
(D=C/A*100) |
|
|
|
|
|
|
|
Abruzzo |
5.418 |
5.358 |
-60 |
-1,11% |
|
Basilicata |
3.137 |
3.101 |
-36 |
-1,15% |
|
Calabria |
10.925 |
10.814 |
-111 |
-1,02% |
|
Campania |
28.280 |
28.005 |
-275 |
-0,97% |
|
Emilia
Romagna |
14.049 |
13.912 |
-137 |
-0,98% |
|
Friuli
Venezi Giulia |
4.535 |
4.483 |
-52 |
-1,15% |
|
Lazio |
21.106 |
20.865 |
-241 |
-1,14% |
|
Liguria |
5.356 |
5.295 |
-61 |
-1,14% |
|
Lombardia |
34.984 |
34.609 |
-375 |
-1,07% |
|
Marche |
5.779 |
5.713 |
-66 |
-1,14% |
|
Molise |
1.442 |
1.427 |
-15 |
-1,04% |
|
Piemonte |
16.790 |
16.612 |
-178 |
-1,06% |
|
Puglia |
17.803 |
17.600 |
-203 |
-1,14% |
|
Sardegna |
7.192 |
7.110 |
-82 |
-1,14% |
|
Sicilia |
23.785 |
23.553 |
-232 |
-0,98% |
|
Toscana |
12.630 |
12.487 |
-143 |
-1,13% |
|
Umbria |
3.309 |
3.271 |
-38 |
-1,15% |
|
Veneto |
18.118 |
17.923 |
-195 |
-1,08% |
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
234.638 |
232.138 |
-2.500 |
-1,07% |
|
(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s.
2001/02 (ad esclusione del sostegno) |
|
(B): totale
regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno) |
|
(C):
variazione dell'organico |
|
(D):
percentuale di variazione dell'organico |
Tabella C
Scuola Secondaria di I° grado
Previsione organico per l'a.s. 2002/2003
|
Regione |
Organico
2001/02 |
Organico
2002/2003 |
Variazione
organico |
% Variazione
organico |
|
|
(A) |
(B) |
(C=B-A) |
(D=C/A*100) |
|
|
|
|
|
|
|
Abruzzo |
3.669 |
3.622 |
-47 |
-1,28% |
|
Basilicata |
2.408 |
2.376 |
-32 |
-1,33% |
|
Calabria |
8.240 |
8.140 |
-100 |
-1,21% |
|
Campania |
22.002 |
21.746 |
-256 |
-1,16% |
|
Emilia
Romagna |
8.323 |
8.242 |
-81 |
-0,97% |
|
Friuli
Venezi Giulia |
2.672 |
2.636 |
-36 |
-1,35% |
|
Lazio |
13.953 |
13.768 |
-185 |
-1,33% |
|
Liguria |
3.283 |
3.239 |
-44 |
-1,34% |
|
Lombardia |
21.844 |
21.570 |
-274 |
-1,25% |
|
Marche |
3.717 |
3.667 |
-50 |
-1,35% |
|
Molise |
1.051 |
1.038 |
-13 |
-1,24% |
|
Piemonte |
10.120 |
9.995 |
-125 |
-1,24% |
|
Puglia |
13.365 |
13.187 |
-178 |
-1,33% |
|
Sardegna |
5.937 |
5.858 |
-79 |
-1,33% |
|
Sicilia |
19.229 |
19.007 |
-222 |
-1,15% |
|
Toscana |
7.870 |
7.765 |
-105 |
-1,33% |
|
Umbria |
2.077 |
2.049 |
-28 |
-1,35% |
|
Veneto |
11.513 |
11.368 |
-145 |
-1,26% |
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
161.273 |
159.273 |
-2.000 |
-1,24% |
|
(A): totale
regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2001/02 (ad
esclusione del sostegno) |
|
(B): totale
regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno) |
|
(C):
variazione dell'organico |
|
(D):
percentuale di variazione dell'organico |
Tabella D
Scuola Secondaria di II° grado
Previsione organico per l'a.s. 2002/2003
|
Regione |
Organico
2001/02 |
Organico
2002/2003 |
Variazione
organico |
% Variazione
organico |
|
|
(A) |
(B) |
(C=B-A) |
(D=C/A*100) |
|
|
|
|
|
|
|
Abruzzo |
5.855 |
5.753 |
-102 |
-1,74% |
|
Basilicata |
3.202 |
3.143 |
-59 |
-1,84% |
|
Calabria |
11.408 |
11.228 |
-180 |
-1,58% |
|
Campania |
28.185 |
27.752 |
-433 |
-1,54% |
|
Emilia
Romagna |
13.331 |
13.084 |
-247 |
-1,85% |
|
Friuli
Venezia Giulia |
4.428 |
4.347 |
-81 |
-1,83% |
|
Lazio |
22.647 |
22.236 |
-411 |
-1,81% |
|
Liguria |
4.943 |
4.851 |
-92 |
-1,86% |
|
Lombardia |
29.748 |
29.212 |
-536 |
-1,80% |
|
Marche |
6.374 |
6.260 |
-114 |
-1,79% |
|
Molise |
1.617 |
1.592 |
-25 |
-1,55% |
|
Piemonte |
14.494 |
14.237 |
-257 |
-1,77% |
|
Puglia |
19.973 |
19.610 |
-363 |
-1,82% |
|
Sardegna |
8.695 |
8.540 |
-155 |
-1,78% |
|
Sicilia |
23.814 |
23.452 |
-362 |
-1,52% |
|
Toscana |
12.534 |
12.303 |
-231 |
-1,84% |
|
Umbria |
3.477 |
3.415 |
-62 |
-1,78% |
|
Veneto |
16.354 |
16.064 |
-290 |
-1,77% |
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
231.079 |
227.079 |
-4.000 |
-1,73% |
|
(A): totale
regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2001/02 (ad
esclusione del sostegno) |
|
(B): totale
regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno) |
|
(C):
variazione dell'organico |
|
(D):
percentuale di variazione dell'organico |
Tabella E
Sostegno
Previsione organico per l'a.s. 2002/2003
|
Regione |
Organico di
diritto |
Posti
aggiuntivi a.s. 2002/03 |
Totale
posti a.s. 2002/03 |
|
|
A |
B |
C=A+B |
|
|
|
|
|
|
Abruzzo |
1.266 |
207 |
1.473 |
|
Basilicata |
668 |
83 |
751 |
|
Calabria |
2.248 |
369 |
2.617 |
|
Campania |
8.289 |
0 |
8.289 |
|
Emilia
Romagna |
2.478 |
518 |
2.996 |
|
Friuli
Venezia Giulia |
812 |
93 |
905 |
|
Lazio |
4.785 |
432 |
5.217 |
|
Liguria |
1.137 |
72 |
1.209 |
|
Lombardia |
5.528 |
1.440 |
6.968 |
|
Marche |
983 |
412 |
1.395 |
|
Molise |
275 |
87 |
362 |
|
Piemonte |
2.987 |
563 |
3.550 |
|
Puglia |
4.665 |
568 |
5.233 |
|
Sardegna |
1.662 |
201 |
1.863 |
|
Sicilia |
6.538 |
356 |
6.894 |
|
Toscana |
2.220 |
630 |
2.850 |
|
Umbria |
551 |
214 |
765 |
|
Veneto |
2.646 |
971 |
3.617 |
|
|
|
|
|
|
Totale |
49.738 |
7.216 |
56.954 |
|
|
|
|
|
|
(A): totale
regionale dei posti di sostegno dell'organico di diritto a.s.
2001/02 |
|