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Il Giudice riafferma il diritto alle deroghe per il sostegno
Il Tribunale di Roma, il 17.12.2002, ha emesso un’Ordinanza
nel procedimento ex art. 700 C.P.C. N. 69789/2002 con la quale ha
riconosciuto ad un alunno dichiarato con handicap in situazione
di gravità, un numero di ore di sostegno superiore a quello
assegnatogli dalla Direzione scolastica regionale e dalla scuola.
Interessanti alcuni passaggi dell’Ordinanza, quanto
al diritto allo studio “si tratta di un diritto inviolabile non
suscettibile di degradazione”.
L’Amministrazione scolastica, durante il procedimento civile, obiettava
l’impossibilità ad aumentare il numero delle ore di sostegno,
pena lo “sfondamento dell’organico di diritto” costituito dai posti
assegnati secondo il rapporto 1:138 alunni frequentanti, fissato
per legge, che l’Amministrazione deve rispettare. Il Giudice, però,
ha rigettato tale obiezione con il seguente ragionamento: “l’attribuzione
all’alunno con handicap del sostegno scolastico con modalità
non adeguate alla realizzazione del contesto essenziale del suo
diritto all’educazione e istruzione, quindi, non è da imputare
ad una scelta legislativa ma, direttamente, alla pubblica amministrazione
che lo ha, appunto, di fatto compresso”.
Conseguentemente il Tribunale ha ordinato alla Direzione scolastica
regionale, ed all’Istituzione scolastica autonoma, di assegnare
un maggior numero di ore di sostegno all’alunno.
La decisione è importante perchè viene
affermato non solo l’esistenza del diritto allo studio come inviolabile
dalla pubblica amministrazione per motivi burocratici, ma anche
perchè precisa che il Giudice ordinario può ordinare
all’amministrazione scolastica di dover assegnare un maggior numero
di ore di sostegno, poiché in presenza di un diritto inviolabile
l’amministrazione non può esercitare scelte discrezionali,
né comprimere il diritto, ma deve limitarsi a garantire la
realizzazione piena dello stesso.
La decisione diviene ancora più importante in presenza dell’art.
34 c. 7 della nuova Finanziaria, L. n. 289/2002, che prevede espressamente
le deroghe per le ore di sostegno nei confronti di alunni dichiarati
con handicap in situazione di gravità.
Ciò non comporterà, ovviamente, in tutti i casi un’assegnazione
di ore con rapporto 1:1 (che normalmente nuoce all’integrazione
dell’alunno isolandolo dai compagni e favorendo la delega degli
insegnanti curricolari al solo insegnante per il sostegno). Il senso
della Sentenza è invece quello di garantire ai casi più
gravi un numero di ore di sostegno superiore alla media in risposta
agli effettivi bisogni educativi evidenziati dal Piano Educativo
Personalizzato.
L’Ordinanza è pure importante perchè ribadisce, nella
scia di recenti sentenze, anche del Consiglio di Stato, l’importanza
della qualità dell’integrazione scolastica, alla quale la
scuola deve sempre più puntare.
Và dato atto ai genitori che con il loro ricorso per ottenere
un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 del Codice di
Procedura Civile, hanno contribuito a rafforzare il diritto allo
studio, ed a migliorare le condizioni della qualità dell’integrazione
scolastica.
I genitori facciano presente questa Sentenza a quei Dirigenti scolastici
che rifiutassero aprioristicamente, sia pure in presenza di una
situazione accertata di gravità, l’assegnazione di ore di
sostegno in deroga, trincerandosi dietro motivi burocratici e di
scarse risorse finanziarie.
Roma, 21 febbraio 2003
Salvatore Nocera
Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
tel. 06/3723909 fax 06/3722510
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